L”inadempimento dell”avvocato rileva nella misura in cui l”errore difensivo abbia prodotto, alla stregua di un giudizio prognostico, un effettiva perdita di chances per la vittoria processuale del cliente, non potendo il giudice limitarsi alla mera valutazione dell”errore in sé.
«In Italia ci sono molti interessi consolidati che incidono sul funzionamento della giustizia». L’alto commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Nils Muiznieks, ha incontrato i ministri dell’Interno e della Giustizia, il vice presidente del Csm Michele Vietti, il presidente della Cassazione Ernesto Lupo e i vertici del Cnf. Tra gli argomenti trattati la lunghezza dei processi.
Cosa pensa delle misure messe in atto dal Governo ?
Sono promettenti la nuova geografia dei tribunali e la conciliazione obbligatoria. Serve però un coinvolgimento di tutti gli addetti ai lavori. Al tribunale di Torino le cose vanno bene. Mi chiedo perché altrove non sia così.
Ha trovato una risposta?
C’è un numero enorme di avvocati e un ricorso eccessivo al tribunale. I
Pubblichiamo una interessante ordinanza del Tribunale di Vasto in tema di mediazione con la quale il giudice ha inviato le parti al tavolo della mediazione, così come previsto dall’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28. “Cosa c’è di particolare?”, direte voi. Il fatto è che il giudice ha precisato che le parti dovranno rivolgersi ad enti “il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta”.Perchè questo? Secondo il giudice di Vasto “tali previsioni regolamentari frustrano lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli”.Aggiunge che
La sentenza riguarda la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, con la quale il Giudice ha fortemente criticato il comportamento della Compagnia convenuta: aveva giustificato la non partecipazione motivandola con l’intenzione di appellare la sentenza non definitiva….
Il Tribunale ha ritenuto che tale motivazione non sia sufficiente, poiché se lo fosse, si dovrebbe considerare dispensata dal comparire ogni parte che non sia d’accordo con la tesi della controparte: il che è evidentemente assurdo, perché è ovvio che se si fosse tutti d’accordo non vi sarebbe alcuna questione e quindi nessuna necessità della mediazione.
Inoltre il Tribunale ha considerato il comportamento della convenuta, per le ragioni meglio precisate in sentenza, come dilatorio: ha stabilito che essa fosse consapevole di essere in torto e che perseguisse intenti dilatori, con le conseguenze riportate nel dispositivo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione del 20 giugno 2012
Il decreto-legge sulla crescita spinge la mediazione delle controversie. Chi rifiuta l’accordo non ha diritto al processo breve e non ha diritto all’indennizzo per il processo lungo. E’ questa una delle novità del decreto-legge 83/2012, in pubblicazione oggi sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti per la crescita. Il decreto-legge sulla crescita spinge la mediazione delle controversie. Chi rifiuta l’accordo non ha diritto al processo breve e non ha diritto all’indennizzo per il processo lungo. E’ questa una delle novità del decreto-legge 83/2012, in pubblicazione oggi sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti per la crescita. Tra queste alcune riguardano il settore giustizia e, oltre al filtro per gli appelli (saranno ammissibili solo quelli che hanno chance di essere accolti), il decreto si occupa della legge Pinto: è la legge sull’equo indennizzo da processi lumaca. Con l’obiettivo di ridurre le spese per lo stato, il decreto elenca una serie di ipotesi in cui l’indennizzo salta. Uno di questi casi riguarda la conciliazione. La disposizione esclude l’indennizzo se in sede di mediazione la parte interessata ha rifiutato un accordo e se la sentenza, a chiusura della causa svolta dopo il fallimento della mediazione, è dello stesso tenore dell’accordo rifiu
Con riferimento agli adempimenti inerenti al credito di imposta, l’art. 20 del d.lgs. 28/2010 ha prescritto specifici adempimenti necessari per la determinazione della misura del credito di imposta.Si segnala che:> è stata già inoltrata a tutti gli organismi di mediazione la richiesta di far pervenire presso la direzione generale della giustizia civile i dati di dettaglio necessari, > è in atto la predisposizione di un programma informatico che consentirà la compiuta comunicazione a tutti gli interessati dell’importo da potere far valere a titolo di credito di imposta per le indennità corrisposte nell’anno 2011. Si informa, inoltre, che nella sezione VI delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2012 è precisato che se la comunicazione (relativa al credito di imposta) è pervenuta in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito di imposta può essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.
Comunicato del Ministero della Giustizia del 12/06/2012.
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Il Tribunale di Siena ha applicato nella procedura di Mediazione, in maniera innovativa, il principio generale del negozio in ”frode alla legge”. Nel caso in esame un solo attore-opponente aveva istaurato la procedura di Mediazione in maniera ”formale” senza poi prendere parte alla procedura stessa e senza nemmeno corrispondere le competenze del mediatore e le spese introduttive della procedura.
Il Tribunale di Siena, in persona del Dott. Caramellino, con sentenza n. 209/12 ha applicato nella procedura di Mediazione, in maniera innovativa, il principio generale del negozio in “frode alla legge” ex art. 1344c.c..
Il caso riguardava una causa istaurata a seguito di un opposizione a decreto ingiuntivo nellaquale il giudice, rilevata la mancanza della procedura sopra richiamata, rinviava le parti per tale incombente.
I tre attori-opponenti, di comune accordo, introducevano solo “formalmente” tale procedura senza parteciparvi “concretamente” e, pertanto, il Giudice ritenendo che un simile comportamento fosse un negozio in frode alla legge processuale, in quanto cont
Roma non è stata fatta in un giorno. Con le debite proporzioni, alla media-conciliazione non è bastato poco più di un anno per conquistare i cuori degli italiani. Qualche risultato si è visto, ma la strada per arrivare a un argine resistente e duraturo alla continua crescita del contenzioso civile è ancora lunga.\r\n
I primi 14 mesi dell”obbligo di conciliazione (da marzo 2011 a maggio 2012) mettono in archivio poco più di 14mila accordi raggiunti tra le parti in causa: in pratica una lite su sei di quelle già passate al vaglio degli organismi di conciliazione (sono poco meno di 84mila) si è conclusa senza il passaggio in Tribunale. La ricognizione effettuata dalla direzione generale di statistica del ministero della Giustizia sottolinea come il vero limite sia ancora quello della presenza della controparte davanti al mediatore: in due casi su tre non si presenta. È questo uno dei punti su cui bisognerà far leva nei prossimi mesi. Anche perché quando le due parti si incontrano per tentare di trovare una soluzione non contenziosa nel 50% delle volte ci riescono. E le percentuali sono molto più alte per le liti di piccolo valore: quando la posta in gioco non supera i mille euro la quota di strette di mano arriva addirittura al 64,6 per cento.
E cӏ un altro aspetto
L’art. 20, D.Lgs. n. 28/2010 stabilisce che “alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, in credito d’imposta commisurato all’indennità stessa fino alla concorrenza di euro cinquecento […]. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà”. di Luigi Tommasi
Lo stesso articolo prevede che il credito d’imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 dalla data di ricevimento dell’apposita comunicazione predisposta dal Ministero di Giustizia. Tale credito può essere anche utilizzato dalle persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo in diminuzione delle imposte dei redditi. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini della determinazione delle imposte sui redditi (IRES o IRPEF) né ai fini delle imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Dunque, momento essenziale