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Snobbare la mediazione costa caro

1 novembre 2011

Gli emendamenti in materia di giustizia approvati dalla commissione bilancio del senato

Multa pari al contributo unificato per chi non si presenta

 di Antonio Ciccia

Pugno di ferro su chi snobba la mediazione: rischia di pagare una multa pari al contributo dovuto per la causa. È quanto prevede un emendamento al decreto legge 138/2011 (manovra di Ferragosto), approvato dalla commissione bilancio del senato, che ritocca anche le disposizioni sul contributo unificato, novellate solo qualche mese dal decreto 98/2011. Tra l”altro si colmano alcune lacune di quel decreto: in particolare si fissa l”obbligo di nota di iscrizione a ruolo anche per il procedimento tributario e si determina l”importo dovuto in caso di mancata dichiarazione di valore del ricorso tributario. Ma vediamo il dettaglio dell”emendamento.   Conciliazione. L”emendamento sanziona chi non si presenta alla seduta di mediazione. Stando alla modifica «il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall”articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all”entrata del bilancio dello stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio». Questo modifica la disciplina della mediazione nelle ipotesi di conciliazione obbligatoria (il citato articolo 5 comp

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14 ottobre 2011

Mediazione civile a prova di privacy

Con un provvedimento e due autorizzazioni il Garante blinda infatti gli organismi, pubblici o privati che siano chiamati a gestire le procedure rese obbligatorie dallo scorso marzo per una serie di controversie civili. E autorizza Ministero della Giustizia, Organismi di mediazione ed Enti di formazione a trattare i dati giudiziari per la verifica dei requisiti di onorabilità dei mediatori.

 

Di fatto, il presidente Francesco Pizzetti lancia una ciambella di salvataggio all”intero meccanismo, che altrimenti avrebbe rischiato di arenarsi di fronte ai vincoli legati al trattamento di informazioni tutelate dalle norme sulla privacy. Nel mirino dell” authority i dati sensibili e giudiziari che inevitabilmente devono essere trattati dai soggetti accreditati dal Ministero della Giustizia.

 

Il riferimento, ad esempio, è alle informazioni concernenti lo stato di salute delle persone che entrano in gioco nelle mediazioni attivate per il risarcimento del danno per colpa medica oppure ai dati relativi alle sentenze di condanna in virtù delle quali è possibile chiedere il ristoro di un danno attraverso la proc

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21 settembre 2011

Anche il Parlamento europeo interviene sulla mediazione. E lo fa con l’adozione della risoluzione del 13 settembre relativa all’attuazione della direttiva sulla mediazione tra gli Stati membri e la sua adozione nei tribunali.
La direttiva 2008/52/Ce del 21 maggio 2008 su taluni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale ha infatti determinato diversi problemi applicativi in alcuni Stati membri (in Italia è stata recepita con Dlgs n. 28 del 4 marzo 2010).
L’attuazione del 2013 – In vista della comunicazione sull’attuazione, programmata per il 2013, è necessario fare il punto sulle luci e le ombre del nuovo sistema. Tra  i diversi aspetti analizzati dai parlamentari europei quello della confidenzialità nel rapporto tra mediatore e parti nei confronti del quale l’Italia ha adottato un approccio rigoroso al contrario della Svezia che rimette la questione alla scelta delle parti.
Sul fronte più controverso in Italia riguardante l’obbligatorietà della mediazione, il Parlamento riconosce che l’articolo 5, paragrafo 2 della direttiva consente agli Stati di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione “o di sottoporlo a incentivi o a sanzioni, sia prima che dopo l’inizio della procedura giudiziaria”, ma questo solo se è garantito alle parti il pieno diritto di accesso al sistema giudiziario nazionale.
Legittima l”obbligatorietà – Riguardo all

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12 settembre 2011

È stata recentemente pubblicata la risposta, del dott. Giancarlo Triscari, ad un quesito posto al Ministero della Giustizia in tema di patrocinio gratuito. Essa così recita:

“È pervenuta vostra nota relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato relativa alla pratica XXX/XXX. A tal proposito preme chiarire che ai sensi dell’art.17 comma quinto del D. lgs. 28/2010 non è dovuta alcuna indennità in favore dell’organismo presso cui è svolta l’attività di mediazione. Non va quindi inoltrata alcuna istanza presso questo ufficio.”

 

Distinti saluti.

 

Dott. Giancarlo Triscari

 

Ministero della Giustizia

 

Lunedì 12 settembre 2011 – ore 11:40

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10 settembre 2011

Il Parlamento Europeo, con la Risoluzione  2011/2026 del 13 settembre 2011, ha fatto il punto sull”attuazione negli stati membri della direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti  della mediazione in materia civile e commerciale.

 

All’esito dell’esame dei principali  approcci regolamentari e delle differenti metodologie adottate degli Stati membri per favorire il ricorso alla mediazione,  il Parlamento si è soffermato in particolare:

  • sul requisito della confidenzialità segnalando che l’Italia ha adottato un approccio rigoroso nei confronti della confidenzialità nelle procedure di mediazione (punto 1);
  • sulla procedura per conferire autorità all’accordo scaturito tra le parti in sede di mediazione osservando che, nella maggior parte degli Stati membri,  l’accordo raggiunto ha la stessa efficacia di una decisione giudiziaria, (in Italia mediante omologazione del giudice diviene esecutivo);
  • sulle iniziative intraprese per fornire incentivi finanziari alle parti che deferiscono le controversie alla mediazione: in Italia tutti gli atti e gli accordi di mediazione sono esenti da imposte di bollo e tasse (punto

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3 settembre 2011

Pubblichiamo un estratto del volume “Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata”, nella seconda edizione aggiornata, scritto dal Cons. Domenico Chindemi.

Il testo intende dare risposta ai numerosi interrogativi che gravitano intorno alla responsabilità della struttura sanitaria e del medico, attraverso l”analisi di tutta la casistica più significativa e senza perdere mai di vista la necessaria mappatura codicistica.

2.1. È preferibile esperire l’azione civile o penale?

È preferibile esperire l’azione civile per il più favorevole nesso causale ai fini della affermazione di responsabilità, rispetto al processo penale.

A volte tale scelta non può essere effettuata in quanto, in relazione a taluni fatti, l’azione penale può essere esperita d’ufficio in presenza della notitia criminis.

Inoltre è preferibile esperire l’azione penale nel caso in cui vi siano esigenze di acquisizione di documenti che potrebbero essere contraffatti o alterati (es: cartella clinica), oppure nel caso in cui sia necessario accertare le condizioni di apparecchiature o strutture che han

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1 settembre 2011

Il quadro RU è un quadro eterogeneo, inerente diverse tipologie di crediti d’imposta di cuialcuni riservati a settori limitati e altri a più largo raggio di applicazione. Peraltro, in parte, si tratta di crediti non più concessi per il 2010 e il cui inserimento in Unico 2011 riguardal’importo residuo dalla precedente dichiarazione. La Sezione XIX del quadro RU è quella dedicata ai crediti più vari per caratteristiche esettore di fruibilità. Figura in questa sezione, da indicare con codice 78, il nuovo creditod’imposta per l’indennità di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civilie commerciali (articolo 60, legge 69/2009). Per quanto riguarda tuttavia il modello Unico 2011 si tratta di un dato di fatto inseribile solo dalle società con esercizio non solare 2010/2011 che hanno ricevuto entro la fine dell’esercizio la comunicazione diriconoscimento del credito d’imposta. Infatti, il credito d’imposta è stato istituitodall’articolo 20 del Dlgs 28/2010. La norma riconosce alle parti che corrispondonol’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi un credito d’imposta commisurato, in caso di successo della mediazione, all’indennità corrisposta, fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione la misura del credito è ridotta alla metà. Solo a decorrere dall

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16 luglio 2011

Il giudice deve rilevare l”improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione nelle materie in cui è obbligatorio, anche se entrambe le parti vogliono evitare la procedura di mediazione. Lo ha chiarito il Tribunale di Palermo con la pronuncia del 13 luglio 2011.
Del pari, se la domanda in giudizio è presentata mediante ricorso senza essere preceduta dal necessario tentativo di mediazione, il giudice assegna alla parte istante il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi, il tetto per la durata del tentativo di mediazione (pronuncia del 30 marzo 2011 del Tribunale di Prato). In entrambi i casi, se nonostante il provvedimento del giudice le parti non dovessero presentare la domanda di mediazione alla successiva udienza, nell’ipotesi di citazione, o alla prima udienza, nell’ipotesi di ricorso, il giudice, rilevato il mancato esperimento di mediazione, procede con sentenza a rilevare l”improcedibilità della domanda giudiziale con consequenziale condanna alle spese della parte istante (sentenze 22 giugno 2012 del Tribunale di Lamezia Terme e 26 marzo 2012 del Tribunale di Ostia).
Così la giurisprudenza ha chiarito i contorni dell’improcedibilità della domanda in sede giudiziale nelle materie in cui il tentativo è obbligatorio e nelle ipote

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10 gennaio 2011

Secondo la Cgia, per il 31% delle imprese di piccole e medie dimensioni che dal 2008 al 2011 hanno dichiarato fallimento la causa è da riscontrare nel mancato saldo o nel ritardo del pagamento.

 

I fallimenti – In tempi di crisi, con la recessione alle porte e le liberalizzazioni proprio dietro l’angolo, il nostro Paese vive ancora il drammatico e sconcertante fenomeno dei fallimenti della piccola e media imprenditoria. A ben vedere, negli anni a partire dal 2008, periodo nel quale ha iniziato a prendere forma la criticità dell’economia mondiale, in Belpaese è stato testimone di più di 39.500 fallimenti di realtà aziendali che non sono state in grado di affrontare la crescente instabilità del sistema economico generale. E nel 2001 la piaga non ha accennato a ristringersi, anzi al default delle imprese si è associato il fantasma della criminalità organizzata. “C’è il pericolo che si verifichi un aumento dell’usura e del numero di infiltrazioni malavitose nel nostro sistema economico”, ha spiegato il segretario generale della Cgia di Mestre, Giuseppe Bortolussi. La causa principale, in base alle stime dell’istit

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