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Il “credito dell’imposta mediazioni” per la conciliazione delle controversie (articolo tratto da Il Quotidiano Ipsoa)

1 giugno 2012

L’art. 20, D.Lgs. n. 28/2010 stabilisce che “alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, in credito d’imposta commisurato all’indennità stessa fino alla concorrenza di euro cinquecento […]. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà”.

di Luigi Tommasi

 

Lo stesso articolo prevede che il credito d’imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 dalla data di ricevimento dell’apposita comunicazione predisposta dal Ministero di Giustizia. Tale credito può essere anche utilizzato dalle persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo in diminuzione delle imposte dei redditi. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini della determinazione delle imposte sui redditi (IRES o IRPEF) né ai fini delle imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

 

Dunque, momento essenziale per l’utilizzo del credito d’imposta, è la data di ricevimento della comunicazione dell’ammontare del credito d’imposta spettante al contribuente.

 

L’art. 20 del citato decreto legislativo stabilisce inoltre alcuni limiti per la determinazione del credito d’imposta. Infatti entro il 30 aprile di ogni anno il Ministero di giustizia determina l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del “fondo unico giustizia” (art. 2, comma 7, lettera b, D.L. 16 settembre 2008, n. 143) destinato alla copertura delle minori entrati derivanti dalla concessione del credito d’imposta in esame. Il credito d’imposta effettivamente spettante sarà proporzionale alle risorse stanziate. In altre parole non è del tutto certo, anno per anno, che il credito d’imposta effettivamente spettante sarà proprio quello sostenuto dalla parte, pur con il limite di 500 euro, in quanto tutti i crediti “erogabili” dovranno rientrare nello stanziamento previsto e, qualora, lo stanziamento non sia sufficientemente capiente, il ministero provvederà in maniera proporzionale.

 

Riguardo alla determinazione del credito d’imposta spettante il Ministero, con nota 12 giugno 2012 ha comunicato di aver inoltrato a tutti gli organismi di mediazione apposita richiesta tesa a far pervenire presso la direzione generale della giustizia i dati necessari per la determinazione della misura del credito d’imposta. Inoltre il ministero ha altresì comunicato di stare predisponendo un apposito software che consentirà la compiuta comunicazione agli interessati del credito d’imposta spettante per le mediazioni corrisposte nell’anno 2011.

 

L’utilizzo del credito d’imposta in UNICO PF 2012

 

Il “credito d’imposta mediazioni”, coerentemente con quanto disposto dall’art. 20 del d.lgs 28/2010, dev’essere indicato a pena di decadenza nel modello Unico. Per i soggetti non titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo il credito dev’essere indicato nel quadro CR sezione VI, rigo CR13, dove indicare il credito relativo all’anno 2011 e l’importo compensato in F24 e l’eventuale residuo derivante da Unico 2011.

 

Il credito dev’essere poi riportato al rigo RN 24, alla colonna 4.

 

In tal modo verrà determinato l’importo del credito da utilizzare in diminuzione dell’irpef dovuta. In base a quanto indicato nelle istruzioni relative al quadro CR, i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo possono utilizzare il crediso solo in compensazione. A tal proposito dovranno provvedere alla compilazione il quadro RU, sezione XX, indicando il codice di credito 78.

 

L’utilizzo del credito d’imposta in 730/2012

 

I contribuenti che compilano il modello 730, per definizione non titolari de reddito d’impresa e di lavoro autonomo, dovranno indicare il credito nel rigo G8, con modalità di compilazione analoghe a quanto stabilito per il quadro CR

 

L’utilizzo del credito d’imposta in UNICO SP 2012 e UNICO SC 2012

 

Per le società di persone e per le società di capitali, le istruzioni sono del tutto similari. In entrambi i casi per poter utilizare in compensazione il crdito d’imposta spettante, si dovrà provvedere alla copilazione del quadro RU, sezione XX, indicando al rigo RU98 il codice di credito 78.

 

Che fare se si riceve in ritardo la comunicazione del Ministero.

 

La citata nota ministeriale, in sintonia con quanto riportato nelle istruzione ministeriali al modello Unico, ricordano che “se la comunicazione (relativa al credito d’imposta) è pervenuta in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito d’imposta può essere indicato nella dichiarazione ralativa all’anno in cui è stata ricevuta la comunicazione”.

 

Dunque pare rinvenire una sorta di deroga al criterio di competenza in relazione a quando il credito dovrebbe essere sorto, vale a dire all’anno in cui si sono corrisposte le indennità all’organismo.

 

Effettivamente è da notare che in definitiva l’ammontare del credito d’imposta spettante è determinato dal Ministero in relazione ed in proporzione ai fondi disponibili. Pertanto, il credito sarà determinato e conosciuto dal beneficiario solo in relazione all’apposita comunicazione. Se la comunicazione dovesse pervenire successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, allora il credito, che sarà comunque utilizzabile dalla data di ricevimento della comunicazione, andrà indicato nella successiva dichiarazione deii redditi.

 

Da ultimo si desidera ricordare che il credito d’imposta non è chiedibile a rimborso.

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Pubblicato in ADR