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Mediazione, è l’ora di condominio e auto (articolo tratto da Il Sole 24 Ore)

19 marzo 2012

Le porte di quasi 1.600 uffici sono pronte a ricevere le domande per la mediazione obbligatoria, che con lo spartiacque di domani si estende alle controversie condominiali e per Rc auto. Tante sono le sedi degli organismi accreditati dal ministero della Giustizia, sparpagliate in tutta Italia, anche se con una diffusione tutt”altro che uniforme: ad esempio, nelle province di Isernia e Caltanissetta – in testa alla graduatoria – ci sono sette sportelli ogni 100mila abitanti, mentre a Novara, Bergamo e Treviso ce n”è solo uno, e le province di Sondrio, di Carbonia-Iglesias e dell”Ogliastra al momento sono addirittura a quota zero. Più in generale, il Mezzogiorno è molto più coperto del Centro-Nord, e questo ricalca probabilmente l”elevata conflittualità sui risarcimenti da incidenti stradali.

I temi caldi
Condominio e Rc auto – con un potenziale di 400mila cause l”anno – arrivano all”obbligo di mediazione con 12 mesi di ritardo rispetto alle altre materie, dopo il rinvio deciso dal milleproroghe dello scorso anno (il Dl 225/2010, convertito dalla legge 10/2011). Il tempo in più, però, non è stato utilizzato per risolvere tutta una serie di questioni applicative con cui sono chiamati a confrontarsi fin da adesso i cittadini e gli avvocati, alle prese anche con le proteste contro le liberalizzazioni e gli ultimi provvedimenti del Governo sulla giustizia.
Tanto per cominciare, la legge (il Dlgs 28/2010) non detta una procedura di raccordo con l”indennizzo diretto nella Rc auto e non precisa cosa debba intendersi per «cause condominiali». A proposito di queste ultime, si va dalle letture più estensive (tutte le liti in cui è parte il condominio) alle più restrittive (solo le cause sulle modalità di utilizzo dei servizi comuni, come il parcheggio in cortile o il riscaldamento). In attesa di vedere come si orienterà la giurisprudenza, restano i criteri di massima, come quello proposto ai propri associati dall”Anaci, associazione di amministratori condominiali, secondo cui l”obbligo riguardarebbe le cause interne al condominio in relazione alle norme dettate dal Codice civile (articoli da 1117 a 1139 e disposizioni attuative da 61 a 72). È il caso, ad esempio, della contestazione di una delibera assembleare per mancanza del quorum. E restano anche altre questioni aperte, come le maggioranze con cui i condòmini possono autorizzare l”amministratore a mediare e, in caso di accordo, ratificare l”intesa.

Percorsi paralleli
Tecnicamente, il tentativo obbligatorio di mediazione è una «condizione di procedibilità della domanda giudiziale». Cioè, un passaggio indispensabile per poter avviare il processo. È ragionevole aspettarsi, quindi, che nei casi dubbi gli avvocati scelgano di iniziare comunque il procedimento di conciliazione – magari in contemporanea con la citazione o il ricorso – se non altro per evitare che la controparte o il giudice sollevino l”eccezione alla prima udienza. Del resto, lo stesso ministero della Giustizia rileva che la mediazione può essere svolta “in parallelo” rispetto al processo ordinario e senza rallentarlo: l”iter per la composizione amichevole si chiude al massimo in quattro mesi, che di solito sono a malapena sufficienti a fissare il primo incontro dal giudice.
Questa possibilità dovrebbe scoraggiare sul nascere anche alcuni percolosi escamotage. In condominio, ad esempio, potrebbe esserci la tentazione di chiedere la sospensione cautelare di una delibera anziché impugnarla, così da rinviare l”obbligo di mediazione a un momento in cui la lite è già matura e più difficilmente componibie. Una semplice analisi costi-benefici, però, consiglierà ai professionisti di limitare le sospensive ai casi in cui servono davvero.Soluzioni per equità
Davanti al mediatore non è necessaria l”assistenza di un legale, ma in molti casi i cittadini vi arriveranno dopo essere passati per lo studio del proprio avvocato di fiducia.
Le spese per l”accesso alla conciliazione obbligatoria – poco più di 100 euro per liti fino a 5mila euro di valore – non dovrebbero scoraggiare il ricorso al nuovo strumento. Affinché l”iter si chiuda con un accordo, però, sarà fondamentale che si faccia un passo in più, sfruttando a pieno la logica “equitativa” che ispira questo istituto.
Pochi ragionamenti in punta di diritto, insomma, e molto pragmatismo, che potrebbe rivelarsi decisivo in tante beghe condominiali di scarso valore o in tanti piccoli incidenti automobilistici senza danni alle persone.

I repertori della Cassazione raccontano tuttora di cause sul riparto del costo per la riparazione dei balconi o sul risarcimento di un danno al paraurti, in cui l”importo in ballo è di gran lunga inferiore alle spese del giudizio. a cura di C. Dell”Oste e G. Parente.

 

Analisi di F. Danovi

19 marzo 2012

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