Secondo il CNDCEC, il professionista inadempiente non può essere designato alla gestione dei procedimenti di mediazione.\r\n
Il CNDCEC, nello studio “Requisiti e ruolo del mediatore: alcune riflessioni” pubblicato ieri, 15 novembre 2012, esamina alcuni profili relativi alla figura e all’attività di mediazione nelle controversie civili e commerciali di cui al DLgs. 28/2010.
In particolare, nel documento – predisposto a cura della commissione “Arbitrato e conciliazione” – vengono trattati gliobblighi informativi, l’obbligo di riservatezza e la formalizzazione dell’accordo diconciliazione.
Per quanto riguarda il primo profilo, il DM 180/2010 subordina il riconoscimento della qualifica di mediatore al possesso di determinati requisiti di qualificazione, onorabilità, formazione. Sono, inoltre, richieste comprovate conoscenze linguistiche per la mediazione in materia internazionale.
In particolare, il mediatore deve possedere una specifica formazione, con un costante aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione iscritti nell’apposito elen
Il decreto legislativo 28/2010 individua all’articolo 5 una serie di materie per le quali l’attivazione preventiva del procedimento di mediazione è considerata condizione di procedibilità.\r\n
L’elenco delle materie contenute nel comma 1 (ora comma 1 bis a seguito della modifica introdotta dal cd. Decreto del Fare di cui al Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con la Legge 9 agosto 2013, n. 98, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla famigerata sentenza n. 272/2012 depositata il 6 dicembre 2012) del richiamato articolo 5 incide su un variegato panorama di fattispecie che di certo ricadono nella vita quotidiana di chiunque.
La norma, infatti, recita esplicitando che “…chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto… preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto…”.
E’ lampante che spesso possa essere
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2013, come stabilito in precedenza dalla stessa riforma, dal 20 Settembre 2013 viene resa obbligatoria la mediazione civile e commerciale.
La reintroduzione della mediazione mira a regolamentare e sezionare l”eccesso di deleghe in giudizio, e visto che le aule di Tribunali sono invase da condomini litigiosi, la riforma “del fare” – Legge 69/2013 – proscioglie una serie di punti ben chiari e precisi: in merito al luogo in cui si presenta l” istanza e cioè solo presso organismi di mediazione presenti nel luogo del giudice territorialmente, per passare poi ai semplici conferimenti di incarichi a professionisti regolamentati nella lista degli organismi di mediazione che lo stesso Ministero delle Giustizia detiene senza passaggi alcuni.
Per tutti i contenziosi che riguardano la gestione immobiliare e quindi di condominio, parti comuni, morosità dei condomini, regolamento contrattuale, diritti reali, innovazioni, maggioranze e delibere eccetera – sia quelle relative alle stesse disposizioni per l”attuazione del codice, contenute negli articoli da 61 a 72, dalla partecipazione alle assemblee, alla ripartizione degli oneri venditore e acquirente, revisione delle tabelle millesimali ecc.
Tutte, le controversie condominiali, quindi, passano ora per la mediazione obbligatoria, anche l”impugnazione delle delibere. Per controvers
Il Tribunale di Milano chiarisce come debba declinarsi la mediazione ex officio ovvero d”ordine del giudice, secondo la nuova formulazione dell”art. 5, d.lgs. 28/2010 come modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di conversione del d.l. 21 giugno 2013, n. 69). Infatti rileva il giudice milanese come la modifica normativa abbia previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione ex officio). Trattandosi di facoltà squisitamente processuale deve ritenersi applicabile ai procedimenti pendenti. Peraltro, rileva il Tribunale come l”ambito di applicazione prescinda dall”elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria di cui all”art. 5 comma I-bis e quindi può ricadere anche su controversie aventi ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto. Nel caso di specie riguardante l”appello contro una sentenza del giudice di pace avente ad oggetto il credito per le somme dovute per il mantenimento di due figli minorenni, il Giudice sottolinea la peculiarità della controversie. Infatti “ove la controversia coinvolga parti legate da un pregresso rapporto affettivo, come tale destinato a proiettarsi nel tempo, la ricerca di una soluzione conciliativa risulta di evidente opportunità considerando che i litiganti, non più coniugi ma
La mediazione obbligatoria è in vigore da un anno. Ma in pochi lo sanno.Il 60% dei cittadini coinvolti in un conflitto di natura civile negli ultimi 12 mesi, infatti, dichiara di non conoscere lo strumento della conciliazione. Questo nonostante costituisca clausola di procedibilità, per alcune materie di diritto civile e commerciale, dal 21 marzo 2011. Motivo, secondo gli addetti ai lavori: gli avvocati non informano i clienti. Il flop del dlgs n. 28/2010, nel suo primo anno di vita, è testimoniato, da ultimo, dal secondo rapporto pubblicato dall’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione (composto da Tribunale di Roma, Roma Capitale, Provincia di Roma, Istituto regionale Arturo Carlo Jemolo, Ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei medici-chirurghi e odontoiatri e dei notai di Roma, Camera di conciliazione di Roma, Lazio Service) dal titolo «I cittadini e la conciliazione», che ha rilevato, sul territorio di Roma, la diffusione tra i cittadini della mediazione obbligatoria. Un’indagine che costituisce una valida proiezione anche a livello nazionale, dato che la Capitale incide per il 10% sul contenzioso totale.& E se l’obiettivo della mediazione obbligatoria era quello di deflazionare il numero di liti che prendono la via giudiziale, a Roma non ha funzionato. Le cause iscritte al Tribunale della Capitale, secondo il rapp
Al Sig. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Al Sig. MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Al Sig. PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Al Sig. PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Al Sig. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO
Al Sig. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA, 24 ottobre 2012
OGGETTO: CORTE COSTITUZIONALE – D. LGS. n. 28/2010 – RICHIESTA IMMEDIATO INTERVENTO PER INTRODUZIONE OBBLIGATORIETA’ MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE CON NORMAZIONE ORDINARIA
La decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega
Reg. ord. n. 268 del 2011 pubbl. su G.U. del 28/12/2011 n. 54Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale di Lazio del 12/04/2011Notifica del 03/10/2011
Tra: Organismo Unitario dell”Avvocatura – O.U.A. ed altri 35 C/ Ministero della giustizia ed altri 5
Altre parti: Organismo Unitario dell”Avvocatura – O.U.A. ed altri 7, “Associazione degli Avvocati Romani” e “Agire e Informare”, Consiglio dell”Ordine degli Avvocati di Firenze, AIAF, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, Associazione Nazionale Mediatori e Conciliatori, Società Italiana Conciliazione Mediazione e Abitrato Società a Responsabilità Limitata (SIC&A), Unione Nazionale delle Camere Civili, Consiglio dell”Ordine degli Avvocati di Milano, Organismo di mediazione ADR Center spa, Assomediazione – Associazione Italiana Organismi Privati di Mediazione e di Formazione per la Mediazione, Unioncamere – Unione Italiana delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri 8. Oggetto: Procedimento civile – Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
Terzo appuntamento con la mediazione in attesa della sentenza della Corte Costituzionale. Uno sguardo all”Europa che da tempo ha messo in atto politiche volte a favorire negli Stati membri l”adozione di metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
Da più parti, infatti, stante le difficoltà di riforma del sistema giudiziario, privato per troppo tempo di interventi che lo rendessero efficiente, si è parlato di ADR (Alternative Dispute Resolution) che tradotto liberamente significa “giustizia alternativa e di conciliazione”.
Altrove, l’esperienza delle forme di risoluzione alternative delle controversie è nata in modo spontaneo e alternativo ad una fisiologica giustizia statale.
In parlamento, nel corso degli ultimi quindici anni sono stati presentati numerosi progetti di legge di carattere generale sulle ADR e sulla conciliazione, senza contare quelli relativi a settori specifici.
Negli ultimi anni, infatti, prima del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, sono state inserite in numerose leggi di settore, dei sistemi di giustizia alternativa che hanno avuto lo scopo di evitare di far giungere le controversie nelle aule dei tribunali, o di farcele arrivare
La pubblica amministrazione ha deciso di sedersi al tavolo della mediazione.
Per farlo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha emanato la circolare n. 9/2012, recante “Linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali”, a firma del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
L’esigenza di una circolare esplicativa è nata dalla peculiarità che assume la partecipazione di una P.A. ad una sessione di mediazione.
Come riportato nella premesse della circolare, infatti, per l’analisi di tali peculiarità è stato costituto un tavolo tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, a cui hanno partecipato rappresentanti del predetto Dipartimento, del Dipartimento e dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della giustizia e dell’Avvocatura dello Stato che, in particolare, si è espressa sulla materia con circolare interna n. 41/2012.
Ancora, come affermato nella stessa circolare, non rinvenendosi nelle fonti normative in materia di mediazione disposizioni che escludono le pubbliche amministrazioni dall’ambito di applicazione della stessa normativa, questa trova applicazione, anche in riferi
L”omologazione del giudice è la conditio sine qua non per conferire al verbale di conciliazione, del quale l”accordo allegato costituisce parte integrante, efficacia di titolo esecutivo e per renderlo idoneo per l”espropriazione forzata, l”esecuzione in forma specifica e l”iscrizione di ipoteca giudiziale. Lo ha ribadito, con la sentenza del 12 luglio scorso, il Tribunale di Varese, che ha applicato l”articolo 12 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione obbligatoria. A un anno e mezzo dall”entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla mediazione (dal 21 marzo 2011) – e a sei mesi dall”estensione al risarcimento dei danni automobilistici e alle liti condominiali (dal 21 marzo 2012) – è infatti possibile mettere a fuoco alcuni punti chiave della disciplina attraverso le pronunce dei magistrati.
A partire proprio dall”omologazione del processo verbale. Con la sottoscrizione di questo atto si conclude la mediazione; al verbale, se la controversia viene composta, si allega il testo dell”accordo. L”omologazione viene effettuata su richiesta di parte, se sono presenti i requisiti di legge. In particolare, il presidente del Tribunale, per concedere l”omologazione, deve accertare: che il verbale provenga da un organismo di mediazione iscritto al registro ministeriale; che dal verbale risultino gl