‘Il prossimo 21 marzo 2012 entrerà in vigore, anche per quanto riguarda il condominio, il d.lgs n. 28/10. Ci spieghiamo meglio: tra circa un mese anche per le controversie in materia condominiale (es. impugnazione delle delibere mentre restano esclusi i decreti ingiuntivi ed i procedimenti di nomina e revoca dell’amministratore), prima di agire in giudizio, sarà obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione davanti ad un organismo inserito negli elenchi tenuti dal ministero della giustizia. La proposizione del suddetto tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. E’ chiaro sul punto l’art. 5 del d.lgs n. 28/10 a mente del quale
Chi intende esercitare in giudizio un”azione relativa ad una controversia in materia di condominio, […] è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell”articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L”esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L”improcedibilità deve essere eccepita dal conve
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI COMO2
SEZIONE DISTACCATA DI CANTU’
In composizione monocratica, in persona del Dott. Marco Mancini, esaminati gli atti e sciolta la riserva, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. __/2011 R G Promossa da: omissis Contro: omissis + altri Nonché contro: omissis
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L’attore ha domandato l’accertamento dell’illegittimità dell’uso a parcheggio della corte comune. L’atto di citazione risulta notificato prima dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 28/2010. I convenuti hanno proposto in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione della corte comune nelle parti destinate a parcheggio, chiedendo inoltre di essere autorizzati alla chiamata in giudizio di un terzo, quale comproprietario della corte. Gli attori hanno chiesto inoltre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di altri terzi comproprietari del bene, in qualità di litisconsorti necessari. La domanda riconvenzionale di usucapione è stata proposta dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. N 28/2010 e dunque nella vigenza de
Dal 20 marzo 2012 la procedura di mediazione obbligatoria riguarderà anche la materia condominiale e la responsabilità civile per i danni derivanti da circolazione di autoveicoli (“L”esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”: art. 5, primo comma, D.Lgs. n. 28/2010). Tralasciando in questa sede le problematiche relative allo “tsunami” che produrrà il settore dell’R.C. auto, è opportuno valutare l’impatto di questa novità in ambito condominiale, che sarà certamente dirompente tenuto conto che in Italia oltre la metà della popolazione – e nelle grandi città la quasi totalità dei cittadini – vive in condominio (peraltro, a conferma di quanto appena affermato, si evidenzia che, secondo i dati del Censis, su tutte le vertenze nel 2007, circa il 4,5% sono state in ambito condominiale).nbsp;
La materia condominiale è particolare, perché a differenza del resto del diritto civile, che è regolato dalle norme del codice e dalla legislazione, quello condominiale sembra quasi essere un enclave improntato al “common low” anglosassone all’interno del nostro ordinamento.
Ed infatti, essendo la materia condominiale basata sulla oramai superata normativa codicistica ossia su regole dettate per un istituto che, all’epoca della normazione del codice, era, a dir poco, embrionale oggi si aspetta, oramai da decenn
Situazione del ricorso presso la Corte Costituzionale
Lo slittamento della pronuncia della Corte Costituzionale finalmente ha un termine certo!
La notizia recente è che l’udienza sarà fissata entro il 6 febbraio. E” stata pubblicata in Gazzetta l’ordinanza di rimessione: scadrà martedì 17 il termine per la costituzione delle parti.
Audaces et probos et honestos homines fortuna iuvat!
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‘Per il CNDCEC, in assenza di criteri legislativi, l’esame dell’interprete va svolto caso per caso. Lo studio “Diritti disponibili e indisponibili”, a cura della Commissione “Arbitrato e conciliazione” del CNDCEC, documento recentemente pubblicato sul sito internet dello stesso Consiglio nazionale, esamina alcune questioni relative all’oggetto della mediazione di cui al DLgs. 28/2010. In proposito, si ricorda che l’art. 2, comma 1, del DLgs. 28/2010 estende l’ambito applicativo della mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale a chiunque, purché si controverta su diritti disponibili.Inoltre, ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 28/2010, l’omologa del verbale di accordo raggiunto in sede di mediazione è subordinata al riscontro, da parte del giudice, non solo della regolarità formale del documento, ma anche del fatto che si tratti di controversie concernenti diritti disponibili e che l’accordo non contrasti con l’ordine pubblico o con le norme imperative.Solo il
L’attività di mediazione produce reddito d’impresa.
Con la risoluzione n. 113/E del 29 novembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’attività di mediazione esercitata all’interno dei Consigli degli ordini degli avvocati produce sempre reddito di impresa ed è altresì rilevante ai fini IVA. Non sarebbe possibile, sotto tale profilo, considerare tale attività quale attività istituzionale degli organismi forensi. La risoluzione ha fatto seguito ad uno specifico interpello sottoposto dal Consiglio Nazionale Forense.
di Emiliano Ribacchi – Dottore commercialista in Roma – Tonucci & Partners – Tax Department
La risoluzione n. 113/E/2011 si è occupata del trattamento tributario dell’attività di mediazione svolta ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Trattasi della procedura di mediazione introdotta dal decreto che può essere avviata dalle parti su base volontaria (sia prima che durante il processo) o su sollecitazione del giudice. Inoltre, per alcune materie espressamente individuate dalla legge, la mediazione
Si propone l”intervista al Ministro della Giustizia dott.ssa Paola Severino, riguardante anche l”imminente e futuro orientamento del Governo italiano sulla Mediazione Civile, realizzata da Virginia Piccolillo e pubblicata sul Corriere della Sera on line il giorno 30/12/2011.
«Subito una legge contro la corruzione, Mediazione per gli incidenti stradali»
Severino: abuso d”ufficio, pene più alte. Liti di condominio fuori dai tribunali.
ROMA – Il piano Cresci Italia avrà una ripercussione immediata sulla giustizia. La fase due per il Guardasigilli Paola Severino è già scattata. Prevede «misure coordinate per segnare la fine di un sistema che scoraggia gli investitori premiando i corrotti e chi non paga e penalizzando le persone per bene».
Ministro Severino, ma nel concreto cosa significa?
«Da un lato dare una forte accelerazione e una specializzazione al processo civile per materie di forte impatto economico, con adeguate norme deflattive che facciano defluire l”enorme mole di procedimenti. Ma dall”altra, certamente, incidere sulla corruzione che è un ca
Il Ministro lo ha ribadito ieri, presentando a Camera e Senato la relazione sull’amministrazione della Giustizia nel 2011.
È necessario riformare al più presto il sistema giudiziario italiano, dando priorità al recupero dell’efficienza organizzativa e del risparmio di spesa. La mediazione civile, pur suscettibile di miglioramenti, può rappresentare un importante pilastro in tale strategia complessiva, attraverso una diminuzione dei casi in cui la soluzione della controversia avviene tramite il “lungo e defatigante cammino del giudizio ordinario”.
Lo ha sottolineato, ieri, il Ministro della Giustizia Paola Severino, presentando a Camera e Senato la Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2011. L’Aula ha successivamente approvato, con 424 voti favorevoli e 58 contrari, la risoluzione congiunta Pdl-Pd-Terzo Polo, favorevole alla relazione, su cui il Governo ha espresso parere positivo. Slittata, invece, a questa mattina in Senato la replica del Ministro al dibattito sul documento; subito dopo la replica, ci saranno le dichiarazioni di voto e le votazioni sulle quattro mozioni presentate a Palazzo Madama da maggioranza, Radicali, Idv e L
Lo rilevano i dati su IRES, IRAP e studi di settore diffusi ieri dal Dipartimento delle Finanze.
In piena crisi economica (anno d’imposta 2009), le società “in rosso” ammontavano al 37% del totale, contro il 35% dell’anno precedente. È solo una delle tante fotografie della crisi che emerge dai dati diffusi ieri dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, relativi alle dichiarazioni IRES e IRAP presentate nel 2010 e nel 2011. Nella stessa tornata, sono state divulgate anche le statistiche relative agli studi di settore per il 2009.
L’aumento delle società in perdita non stupisce, se si considera che – nello stesso anno – la difficile congiuntura economico-finanziaria ha determinato un calo del 5,1% del PIL reale e del 3,1% del PIL nominale.
Sul fronte del reddito d’impresa – principalmente concentrato al Centro e al Nord – si registra un calo medio del 6,7% rispetto al periodo d’imposta 2008: in particolare, il dato segna una forte diminuzione nelle isole (-17,6%), mentre il decremento più lieve riguarda il Nord-Ovest (-2,6%). Rilevante, poi, l’aumento delle società fallite (+61,67%) o estinte (+52,08%).
Mediazione, presenza obbligata di Giovanni Negri Nei casi di conciliazione obbligatoria la parte invitante deve sempre presentarsi.
I costi poi si differenziano a seconda della presentazione o meno della controparte. Controlli sugli organismi di mediazione anche in base a standard di qualità. Tirocinio obbligatorio ma senza forzature. Il ministero della Giustizia chiarisce con la circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia datata 20 dicembre alcuni passaggi cruciali del decreto ministeriale del luglio scorso.
Innanzitutto l”attività di vigilanza che il ministero eserciterà sugli enti di mediazione sarà sia preventiva sul rispetto di norme precise sui requisiti di legge (capitale minimo e numero di mediatori per esempio), ma anche successivo e legato al mancato raggiungimento o conservazione di standard di qualità come la «tempestività di provvedere alle comunicazioni a seguito della presentazione della istanza di mediazione; fissazione della prima sessione entro quindici giorni dal deposito dell”istanza; rispetto dei criteri di assegnazione degli incarichi».
La circolare sottolinea poi che, nei casi in cui il tentativo di conciliazione è obbligatorio, è essenziale che l”invitante si presenti davant