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Organismi di mediazione, compensi rilevanti per IRES e IVA

30 novembre 2011

La risoluzione n. 113 di ieri riguarda, nello specifico, gli organismi costituiti dai Consigli degli Ordini degli avvocati.

L’attività di mediazione svolta dagli appositi organismi costituiti dai Consigli degli Ordini degli avvocati rientra nell’ambito applicativo dell’IRES e dell’IVA e, pertanto, i compensi versati dai soggetti che fruiscono delle prestazioni erogate da tali organismi sono imponibili ai fini delle predette imposte. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 113 di ieri, 29 novembre 2011.

Con il DLgs. 28/2010 e il DM n. 180/2010, è stato introdotto e attuato l’istituto della mediazione quale attività svolta da un terzo imparziale nei confronti di due o più soggetti, con l’obiettivo di definire amichevolmente una controversia o di addivenire a una proposta per la risoluzione della stessa. Secondo le predette disposizioni normative, tale attività deve essere svolta presso organismi di diritto pubblico o privato, dotati di particolari requisiti e iscritti in un apposito registro. In particolare, per quel che qui rileva, la normativa in oggetto consente ai Consigli degli Ordini degli avvocati di istituire organismi presso ciascun Tribunale, sia sotto forma di enti autonomi che di articolazioni dei Consigli stessi (dipartimenti).

Posto che, per l’attività di mediazione, i soggetti che si rivolgono a tali organismi devono corrispondere a questi ultimi un compenso costituito in parte dalle spese per l’avvio del procedimento, pari a 40 euro ciascuno, e in altra parte dalle spese di mediazione vere e proprie, il Consiglio Nazionale Forense ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se, per gli organismi costituiti dai Consigli degli Ordini, tali compensi per l’attività di mediazione siano imponibili ai fini IRES e IVA, e se lo siano anche i contributi erogati dai singoli Consigli degli Ordini ai vari organismi da questi costituiti.

Il CNF, nell’istanza di interpello al Fisco, ha prospettato la soluzione per cui, essendo l’attività di mediazione svolta da questi organismi equiparabile all’attività istituzionale posta in essere dai Consigli degli Ordini, giacché ad essi attribuita ex lege, non si tratterebbe di attività commerciale e, pertanto, i compensi versati dai soggetti che se ne avvalgono non sarebbero imponibili ai fini IRES ai sensi dell’art. 143, comma 1, secondo periodo, del TUIR, in base al quale per gli enti non commerciali non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. Inoltre, tali compensi sarebbero fuori dal campo applicativo dell’IVA ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del DPR 633/1972, in quanto le relative operazioni non sarebbero effettuate nell’esercizio di un’attività commerciale. Ciò sia nel caso in cui tali compensi siano percepiti da organismi costituiti come articolazione dei Consigli degli Ordini, sia come enti autonomi.

L’Agenzia delle Entrate, però, non ha condiviso tale tesi e ha, quindi, sottolineato che è presupposto applicativo dell’IRES (ex art. 73) il possesso di redditi in denaro o natura ricompresi tra le categorie reddituali di cui all’articolo 6, tra cui rientra il reddito derivante dall’esercizio di impresa: s’intende tale, ai sensi dell’articolo 55, commi 1 e 2, lettera a), l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, fra l’altro, delle attività commerciali di cui all’articolo 2195 c.c., anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma di impresa e dirette alla prestazione di servizi, che non rientrano nell’articolo 2195 c.c.

La stessa definizione è ripresa dall’articolo 4, primo comma, del DPR 633/1972, per l’individuazione dell’ambito applicativo dell’IVA. Pertanto, anche l’attività di mediazione in oggetto, svolta dai predetti organismi costituiti dai Consigli degli Ordini degli avvocati, qualificandosi come attività organizzata in forma d’impresa diretta alla prestazione di servizi, comporta che i compensi ricevuti dagli organismi per le prestazioni effettuate siano imponibili sia ai fini IRES che IVA, secondo le regole ordinarie.

Per quanto concerne, invece, i contributi erogati dai Consigli degli Ordini agli organismi di mediazione, il CNF ne aveva affermato l’irrilevanza reddituale, ma l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione in commento, ha stabilito che tali somme concorrono ordinariamente alla formazione del reddito dell’organismo se costituito sotto forma di ente autonomo; diversamente, se l’organismo è un’articolazione del Consiglio dell’Ordine (per il quale sussiste, peraltro, l’obbligo di tenuta della contabilità separata ex artt. 144 del TUIR e 20 del DPR 600/1973), tali contributi costituiscono soltanto una movimentazione finanziaria interna allo stesso soggetto e non sono rilevanti per la formazione del suo reddito. Ai fini IVA, invece, l’Agenzia delle Entrate ha rappresentato che occorrerebbe esaminare, di volta in volta, i rapporti giuridici instaurati tra il soggetto erogante e l’organismo percipiente, al fine di verificare l’esistenza dei presupposti impositivi.

 

ALESSANDRO BORGOGLIO

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