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Indennità  di mediazione (e credito di imposta) al primo anno di applicazione

1 settembre 2011

Il quadro RU è un quadro eterogeneo, inerente diverse tipologie di crediti d’imposta di cuialcuni riservati a settori limitati e altri a più largo raggio di applicazione. Peraltro, in parte, si tratta di crediti non più concessi per il 2010 e il cui inserimento in Unico 2011 riguardal’importo residuo dalla precedente dichiarazione.

La Sezione XIX del quadro RU è quella dedicata ai crediti più vari per caratteristiche esettore di fruibilità. Figura in questa sezione, da indicare con codice 78, il nuovo creditod’imposta per l’indennità di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civilie commerciali (articolo 60, legge 69/2009). Per quanto riguarda tuttavia il modello Unico 2011 si tratta di un dato di fatto inseribile solo dalle società con esercizio non solare 2010/2011 che hanno ricevuto entro la fine dell’esercizio la comunicazione diriconoscimento del credito d’imposta. Infatti, il credito d’imposta è stato istituitodall’articolo 20 del Dlgs 28/2010.

La norma riconosce alle parti che corrispondonol’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi un credito d’imposta commisurato, in caso di successo della mediazione, all’indennità corrisposta, fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione la misura del credito è ridotta alla metà. Solo a decorrere dall’anno 2011 con decreto del Ministero della Giustizia è determinato entro il 30 aprile di ogni anno l’ammontare del credito d’imposta effettivamente spettante per ogni mediazione, in misura proporzionale alle risorse stanziate. Possono fruire dell’agevolazione solo i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia la comunicazione con l’importo del credito spettante. Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della Comunicazione mediante compensazione in F24 e deve essere indicato apena di decadenza nel quadro RU.

La sezione XIX del quadro RU è destinata ad indicare anche il credito d’imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per l’acquisto di software previsto dall’articolo 50, Dl 30settembre 2003, n. 269. La misura del credito d’imposta è pari a 250 euro per l’acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette mediche. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione successivamente alla data di comunicazione dell’avviso di corretta installazione e funzionamento del sofware da parte del Ministero dell’Economia e finanze, con codice tributo 6779. Lo stesso decreto 269/2003, all’articolo 20, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contributo per l’acquisto di ambulanze e mezzi antincendio da parte diassociazione di volontariato ed Onlus.

Il contributo, pari al 20% del prezzo complessivo diacquisto, è riconosciuto direttamente dal venditore mediante corrispondente riduzione del prezzo. Il venditore a sua volta recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticatamediante compensazione ricorrendo al codice 6769.

Fonte: Il Sole24Ore del 31/08/2011

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Pubblicato in ADR