L”inadempimento dell”avvocato rileva nella misura in cui l”errore difensivo abbia prodotto, alla stregua di un giudizio prognostico, un effettiva perdita di chances per la vittoria processuale del cliente, non potendo il giudice limitarsi alla mera valutazione dell”errore in sé.
Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 11304 del 5 luglio 2012.Nel caso di specie un legale ha assunto il mandato a difendere una ditta in due distinti processi (successivamente riuniti) che la interessavano. L”attività difensiva è stata portata avanti fin quando non è intervenuta la revoca dell”incarico da parte della società, non contenta del decorso processuale gestito dal legale.Quest”ultimo ha presentato la parcella per l”attività svolta ma la ditta non ha voluto onorare i suoi debiti e si è opposta al decreto emesso dal tribunale che pure la condannava al pagamento di quasi undici milioni delle vecchie lire.Secondo la ex assistita il legale non avrebbe svolto diligentemente il proprio mandato, rendendosi responsabile dello sfavorevole esito processuale, data la mancata citazione di un testimone fondamentale per la difesa (peraltro già ammesso dal giudice).Il tribunale dell”opposizione ha rigettato le difese della ditta, ritenendo privo di pregio l”argomento della mancata escussione del teste, posto che l”avvocato avrebbe potuto procedere a tale prova se non fosse stato revocato anzitempo dall”incarico e tenuto conto del fatto che il testimone in questione era stato comunque escusso all”udienza successiva.Né per il giudice dell”opposizione vi sarebbero stato difetti attinenti all”importo della parcella presentata dal professionista.Di diversa opinione il giudice dell”appello.