La Medicina Legale: si occupa del rapporto intercorso tra la medicina e la legge, utilizza le conoscenze del settore medico per gli accertamenti di specifici casi di interesse giuridico e giudiziario.
Il Centro Polispecialistico Medicvita srl offre un accurato e completo inquadramento delle problematiche medico-legali di maggior riscontro ed attualità garantendo all’interessato una qualificata consulenza specialistica sia in ambito strettamente medico-legale che in ambito certificativo.
La consulenza medico-legale offre un ampia gamma di prestazioni che includono l’infortunistica stradale, le consulenze in ambito civile, penale, in responsabilità professionale, in ambito assistenziale e previdenziale.
Il Medico Legale effettua l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento/conferma della patente di guida, per le seguenti categorie (previste dal codice della strada):
mutilati e minorati fisici;
portatori di malattie invalidanti (affezioni cardio-vascolari, diabete complicato;
portatori di malattie endocrine,
portatori di malattie del sistema nervoso (epilessia, malattie psichiche, sostanze psicoattive);
Tale visita viene effettuata su disposizione della Prefettura o della Motorizzazione Civile (visite di revisione della patente).
Le cause che comportano la disposizione ad effettuare la visita sono:
- guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti;
- aver causato un incidente stradale;
- sospetti di non permanenza dell’idoneità i psico-fisica alla guida.
Gli esami richiesti variano a seconda della patologia.
In caso di revisione per guida in stato di ebbrezza è richiesto l’esame del sangue (emocromo, GOT, GPO, YGT) e l’esame dell’urina e/o del capello.
In caso di revisione per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti è richiesta una valutazione tossicologica dopo un periodo di osservazione di 3/6 mesi.
In caso di risposta positiva ad abuso di alcol o al consumo abituale di sostanze stupefacenti è rilasciato un certificato di non idoneità temporanea alla guida e l’interessato è inviato al Centro alcologico di riferimento (alcool) o all’ambulatorio di consulenza tossicologica (sostanze stupefacenti) per una valutazione alcologica o tossicologica da effettuarsi dopo un’ osservazione di almeno sei mesi.
Qualora il soggetto non risulti consumatore abituale di sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, sostanze psicotrope) capaci di compromettere la sua idoneità a guidare senza pericoli, viene rilasciato un certificato di idoneità alla guida con validità limitata (per sottoporlo a successivo monitoraggio).
I requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo del porto d’armi sono definiti dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998, che effettua una distinzione tra:
- porto d’armi per uso caccia e uso sportivo (Art. 1),
- porto d’armi per uso difesa personale (Art. 2).
Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico da compilarsi secondo il modello indicato in allegato al Decreto, rilasciato dal medico, di data non anteriore a tre mesi.
In occasione dell’accertamento , l’interessato dovrà inoltre consegnare al medico una autodichiarazione dei precedenti morbosi, al fine di completare la raccolta anamnestica.
Il medico incaricato dell’accertamento potrà richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriori specifici esami o visite specialistiche.
La documentazione da esibire al momento della visita prevede:
- documento d’identità in corso di validità;
- certificato anamnestico, come da modello ministeriale, rilasciato dal medico di medicina generale, di data non anteriore a tre mesi;
- autodichiarazione dei precedenti morbosi;
- tessera sanitaria;
L’infortunistica stradele è un ramo della medicina legale, la quale sio occupa delle problematiche collegate all’incidente stradale e far ottenere il giusto risarcimento ai danneggiati e in tempi congrui, attraverso la conoscenza profonda del mondo assicurativo e del risarcimento del danno.
I nostri servizi si occupano della ricostruzione dinamica e cinematica dei sinistri stradali con confermata esperienza nei casi di:
- Sinistri tra veicoli;
- Sinistri veicolo – motociclo;
- Sinistri con il coinvolgimento di mezzi pesanti;
- Investimento pedone;
- Redazione di Relazioni Tecniche di Parte;
- Note critiche a CTU e CTP;
- Individuazione di Guasti e Difetti di Produzione.
La legge 210/92, così come successivamente modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, dalla legge 25 luglio 1997, n 238 e dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, prevede un indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di:
- Vaccinazioni;
- Trasfusioni;
- Somministrazioni di emoderivati;
- Infezioni contratte per cause da imputare ai rischi professionali (per il personale sanitario).
- Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica.
- Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica.
- Persone che risultino contagiate da virus HIV o da virus dell’Epatite a seguito di trasfusione o somministrazione di emoderivati, sia periodica che occasionale.
- Operatori sanitari che in occasione e durante il servizio abbiano contratto una infezione da HIV a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. Con la sentenza 476 del 26 novembre 2002 la Corte Costituzionale ha esteso il diritto all’indennizzo anche agli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.
- Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92).
- Eredi
– Se la persona danneggiata, dopo aver presentato domanda in vita, muore prima di percepire l’indennizzo, agli eredi compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato.
– Qualora a causa delle vaccinazioni o delle Infermità previste dalla L. 210/92, derivi la morte dei danneggiato, i parenti aventi diritto possono presentare specifica domanda di indennizzo. Parenti aventi diritto sono nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.