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Mediazione, presenza obbligata (Il Sole 24 Ore)

22 dicembre 2011

Mediazione, presenza obbligata

di Giovanni Negri

Nei casi di conciliazione obbligatoria la parte invitante deve sempre presentarsi.

I costi poi si differenziano a seconda della presentazione o meno della controparte. Controlli sugli organismi di mediazione anche in base a standard di qualità. Tirocinio obbligatorio ma senza forzature. Il ministero della Giustizia chiarisce con la circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia datata 20 dicembre alcuni passaggi cruciali del decreto ministeriale del luglio scorso.

Innanzitutto l”attività di vigilanza che il ministero eserciterà sugli enti di mediazione sarà sia preventiva sul rispetto di norme precise sui requisiti di legge (capitale minimo e numero di mediatori per esempio), ma anche successivo e legato al mancato raggiungimento o conservazione di standard di qualità come la «tempestività di provvedere alle comunicazioni a seguito della presentazione della istanza di mediazione; fissazione della prima sessione entro quindici giorni dal deposito dell”istanza; rispetto dei criteri di assegnazione degli incarichi».

La circolare sottolinea poi che, nei casi in cui il tentativo di conciliazione è obbligatorio, è essenziale che l”invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, in caso contrario, chiedere il rilascio dell”attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In questo caso, il mediatore dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell”organismo potrà rilasciare l”attestato di conclusione del procedimento di mediazione.

Sul versante delle indennità la circolare chiarisce che:

– le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che, insieme considerate, formano l”indennità complessiva;

-al verificarsi dei diversi momenti che caratterizzano lo svolgimento del servizio di mediazione, entrambe devono essere corrisposte;

– oltre all”importo di 40 euro dovuto per l”avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell”articolo 16, commi 3 e seguenti del decreto ministeriale 180/2010, come modificati dall”articolo 5 del decreto 145/2011;

-inoltre dovranno essere corrisposte le spese vive, se documentate dall”organismo di mediazione.

Ancora, ciascun organismo di mediazione, per poter effettuare correttamente la ripartizione degli affari di mediazione, deve necessariamente procedere, ex ante, a una distinzione per categorie dei propri mediatori in relazione alle loro specifiche competenze professionali. Così, nei diversi regolamenti di procedura, sarebbe opportuno che venisse espressamente indicato quale ripartizione interna di competenza professionale è stata compiuta tra i mediatori inseriti nel proprio elenco. Importanti criteri che tengono conto del grado di difficoltà della controversia, della esperienza del mediatore, della disponibilità del medesimo, e così via.

Infine, per l”obbligo di tirocinio, il ministero della Giustizia osserva che l”obbligo del tirocinio assistito riguarda solo i mediatori già iscritti; inoltre costituisce partecipazione valida anche la sola presenza del mediatore in tirocinio a una singola fase del procedimento. Costituisce, poi, partecipazione valida anche la sola presenza del mediatore in tirocinio alla fase di redazione, da parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata partecipazione della controparte.

Il Sole 24 Ore del 22/12/2011

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Pubblicato in ADR