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Verbale di mediazione: quali i contenuti minimi per l”omologa? (articolo tratto da IL Quotidiano IPSOA)

10 dicembre 2011

Il Tribunale di Modica precisa quali siano i contenuti minimi del verbale di mediazione ai fini della richiesta di omologa, nonché i limiti al controllo giudiziale sullo stesso.

La pronuncia in esame si segnala per essere, probabilmente, la prima ad occuparsi del rapporto tra il contenuto del verbale di mediazione e la successiva istanza di omologa presentata dalle parti ex art. 12 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

A seguito di procedimento di mediazione con esito favorevole, le parti richiedevano l’omologazione del verbale sottoscritto alla presenza del mediatore con firme dallo stesso autenticate al quale era stato allegato il testo dell’accordo raggiunto.

Il Tribunale, dopo aver precisato che il controllo dello stesso sul verbale e sull’accordo di conciliazione, investe sia i profili di carattere formale sia le eventuali violazioni dell’ordine pubblico e delle norme imperative, ha affermato che la “regolarità formale” del verbale deve avere ad oggetto:

1) la verifica della sottoscrizione delle parti e del mediatore;

2) la verifica della dichiarata titolarità del sottoscrittore mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia;

3) la verifica della provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt. 3 e 4 D.M. n.180/2010;

4) la verifica dell’avvenuto inserimento nel verbale degli estremi di tale iscrizione al registro;

5) la verifica della riconducibilità dell’accordo all’ambito della mediazione ex art. 2 e cioè l’appartenenza dell’accordo alla materia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.

Nel caso di specie, il Presidente del Tribunale ha rigettato l’istanza di omologa in quanto il mediatore:

a) aveva omesso di indicare il suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia;

b) non aveva indicato gli estremi dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel registro ministeriale.

Le censure mosse dal Tribunale non sono condivisibili per la duplice ragione che:

1. quanto alla doglianza sub a), questa non può ritenersi requisito essenziale del verbale di mediazione, poichè la legittimazione del mediatore è determinata dalla nomina effettuata dal responsabile dell’organismo di mediazione, il quale, ovviamente, non potrà nominare ex lege soggetti non inclusi nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia. Ove ciò accadesse, indipendentemente dall’omologa, l’intero procedimento di mediazione sarebbe invalido, salvo la verifica della validità dell’accordo ivi raggiunto e non contenuto nel verbale, ma allo stesso allegato;

2. quanto alla doglianza sub b), anch’essa appare superflua al fine dell’omologa, atteso che il sindacato ispettivo sull’iscrizione dell’organismo al registro ministeriale compete a quest’ultimo ex lege giusta anche la recente circolare del 20.12.2011.

Al contrario, il Tribunale, ha erroneamente ritenuto di poter sostituire la mancata certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni delle parti, espressamente prevista dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 con la certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni delle parti effettuata dal cancelliere del Tribunale in calce al processo verbale con la dicitura “le superiori firme sono state apposte alla mia presenza della cui identità personale sono certo” stante che l‘omologazione di competenza del Presidente del Tribunale attiene all’efficacia esecutiva dell’accordo diversamente dalla “autenticazione delle sottoscrizioni” prevista dall’ art. 11, comma 3, per la trascrizione nei registri immobiliari.

Le conclusioni del Tribunale, anche in questo caso non sono condivisibili in quanto l’autentica delle sottoscrizioni da parte del mediatore non è richiesta solo ai fini dell’omologa, ma è necessaria alla validità del verbale stesso a prescindere dalla sua successiva omologa e, pertanto, non è possibile ritenere che la certificazione successiva da parte di un cancelliere possa rendere valido ex post il verbale.

Se così fosse, le parti potrebbero, per assurdo, autonomamente e fraudolentemente, redigere un verbale di mediazione e autenticarlo dinanzi ad un cancelliere, il quale non effettua alcuna verifica formale e sostanziale se non quella dell’identità dei sottoscrittori.

Peraltro, la precisazione del Tribunale secondo la quale nel caso della trascrizione del verbale nei registri immobiliari il notaio o “altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato” dovrà effettuare, sotto la sua personale responsabilità, tutti quegli accertamenti che normalmente vengono svolti nei trasferimenti immobiliari quali, ad esempio, l’accertamento della identità personale dei sottoscrittori ma, anche, l’indagine della volontà e capacità di agire delle parti, la verifica della legittimazione e degli eventuali poteri di rappresentanza, gli accertamenti ipocatastali ventennali che assicurino la provenienza del documento dall’effettivo proprietario dell’immobile, l’assenza di gravami pregiudizievoli, l’esatta, completa ed esaustiva descrizione catastale degli immobili con indicazione dei confini acquisendo inoltre tutti i documenti richiesti per la validità degli atti relativi a diritti reali immobiliari in tema di normativa edilizia ed urbanistica, di stato civile, di regime patrimoniale per le persone coniugate etc., dimostra una non perfetta conoscenza delle recenti interpretazioni giurisprudenziali in materia di accordo di conciliazione e sua trascrivibilità nei registri immobiliari.

In conclusione, dall’esame della pronuncia emerge chiaramente che il mediatore, prima, e il Giudice, poi, non avevano adeguatamente approfondito il d.lgs. 28/10, la successiva normativa applicativa (D.M. 180/10 e Circolari Ministeriali) e le recenti interpretazioni giurisprudenziali.

Nel caso del mediatore, tuttavia, sarebbe utile intervenire in generale sull’adeguatezza dei corsi di formazione affinché siano effettivamente ed adeguatamente utili a formare mediatori capaci e consapevoli del ruolo che andranno a rivestire.

Riguardo ai giudici, jura novit curia.

Tribunale di Modica, Sentenza 9/12/2011

 

Articolo di Giampaolo Di Marco – Avvocato in Vasto

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