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‘Avvocati che snobbano la mediazione, attenzione: inadempimento del legale, ci vuole la perdita di chances (articolo tratto da Il Quotidiano Ipsoa)

10 luglio 2012

L”inadempimento dell”avvocato rileva nella misura in cui l”errore difensivo abbia prodotto, alla stregua di un giudizio prognostico, un effettiva perdita di chances per la vittoria processuale del cliente, non potendo il giudice limitarsi alla mera valutazione dell”errore in sé.

di Antonio Ciccia e Alessio Ubaldi – Avvocati in Torino

 

Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 11304 del 5 luglio 2012.Nel caso di specie un legale ha assunto il mandato a difendere una ditta in due distinti processi (successivamente riuniti) che la interessavano. L”attività difensiva è stata portata avanti fin quando non è intervenuta la revoca dell”incarico da parte della società, non contenta del decorso processuale gestito dal legale.Quest”ultimo ha presentato la parcella per l”attività svolta ma la ditta non ha voluto onorare i suoi debiti e si è opposta al decreto emesso dal tribunale che pure la condannava al pagamento di quasi undici milioni delle vecchie lire.Secondo la ex assistita il legale non avrebbe svolto diligentemente il proprio mandato, rendendosi responsabile dello sfavorevole esito processuale, data la mancata citazione di un testimone fondamentale per la difesa (peraltro già ammesso dal giudice).Il tribunale dell”opposizione ha rigettato le difese della ditta, ritenendo privo di pregio l”argomento della mancata escussione del teste, posto che l”avvocato avrebbe potuto procedere a tale prova se non fosse stato revocato anzitempo dall”incarico e tenuto conto del fatto che il testimone in questione era stato comunque escusso all”udienza successiva.Né per il giudice dell”opposizione vi sarebbero stato difetti attinenti all”importo della parcella presentata dal professionista.Di diversa opinione il giudice dell”appello.

Questo, infatti, ha accolto il gravame proposto dalla società debitrice avverso la sentenza di primo grado valorizzando l”eccezione di inadempimento proposta dalla difesa della società, per l”effetto annullando il decreto ingiuntivo e condannando l”avvocato alla restituzione degli indebiti versati in suo favore.La lite è giunta all”attenzione della Corte di cassazione, alla quale viene chiesto di esprimersi sulla delicata questione della diligenza professionale dei legali.In particolare l”avvocato-ricorrente si è doluto, tra i vari motivi, dell”erroneità della sentenza del giudice di secondo grado nella parte in cui quest”ultimo ha ritenuto fondata l”eccezione di inadempimento opposta dalla società ancorchè detta eccezione faccia riferimento ai contratti corrispettivi (tra i quali non sarebbe sussumibile il contratto di prestazione d”opera intellettuale) e nonostante l”attività del legale fosse già stata espletata; inoltre il professionista ha contestato l”esistenza di qualsivoglia negligenza, respingendo i rimproveri di controparte che pure aveva ottenuto quanto auspicato nei processi iniziati dal professionista poi revocato.
Gli ermellini hanno accolto il ricorso del legale, ritenendo la sua prestazione immune da censure di inadempimento tali da creare un effettivo danno alla sua controparte.Nello statuire, si è fatto ordine in merito ai confini della disciplina dell”articolo 1460 del codice civile e alla regola exceptio indimplenti non est adimplendum.
La Corte di legittimità, infatti, spiega nella sentenza come, in antitesi alla tesi del ricorrente, detto brocardo trovi applicazione anche in caso di contratto di prestazione d”opera intellettuale laddove sia riscontrabile un”apprezzabile violazione dell”obbligo di diligenza professionale nell”espletamento dello stesso, posto che l”idoneità del contratto a dar vita a obbligazioni di mezzi anziché di risultato non influisce sull”elemento essenziale rappresentato dal nesso sinallagmatico che fonde l”obbligo del legare di prestare la propria attività e quello del cliente di pagare il corrispettivo.
Viene pure chiarito come detta eccezione sia proponibile anche laddove la prestazione del creditore sia già stata eseguita: il meccanismo di autotutela costruito dall”articolo 1460 del codice civile, infatti, giace proprio sul presupposto dell”esecuzione a latere della prestazione, non avendo senso invocarla laddove non vi sia un credito derivante appunto dalla (solo) parziale esecuzione del contratto avverso il quale ci si vuole opporre.Ciò premesso, l”attenzione degli ermellini viene rivolta al profilo della diligenza del legale.Nel sollevare quest”ultimo dai rimproveri mossi nei suoi confronti i giudici romani affermano il principio in virtù del quale la violazione dell”obbligo della diligenza del professionista va rapportato all”idoneità dell”attività dallo stesso prestata ad incidere sugli interessi del cliente e quindi deve concretare un inadempimento in ciò rilevante.
Essenziale per ritenere responsabile il legale è l”accertamento, per il tramite di una prognosi dei futuri sviluppi della causa, della cd. perdita di chances di vittoria per il cliente.In altri termini l”errore del legale, se di questo si tratta, non può essere valutato nel solo istante di accadimento, dovendo lo stesso essere visto in una prospettiva più ampia, vagliando gli effettivi risvolti sul decorso processuale e il conseguente decremento di possibilità di vittoria.
Pubblicato in ADR