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Avvocati: PEC vale come elezione di domicilio (articolo tratto da Fiscal Focus)

30 giugno 2012

Sentenza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione del 20 giugno 2012

La sentenza.
L’obbligo di indicare negli atti di causa l’indirizzo di PEC comunicato all’Ordine evita all’avvocato, che non abbia eletto domicilio nel luogo in cui ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, con sentenza 20 giugno 2012, numero 10143.

Problema interpretativo.

La questione sottoposta all’attenzione del Massimo Consesso ha riguardato l’interpretazione dell’art. 82 del Reggio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, anche alla luce delle recenti modifiche apportate al codice di procedure civile dalla Legge di Stabilità (Legge 12 novembre 2011, n. 183).

Principio di diritto. 

Ebbene, la questione controversa è stata risolta dagli Ermellini, alla stregua del seguente principio di diritto:
– “L’art. 82, r.d. n. 37 del 1934 – che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori dalla circoscrizione cui l’avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorché appartenente allo stesso distretto della medesima corte d’appello. Tuttavia, dopo l’entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c. (…), e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l’obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell’onere di elezione di domicilio di cui all’art. 82 (…) consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificato comunicato al proprio ordine”. 
Autore: Redazione Fiscal Focus

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Pubblicato in ADR