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Il Garante (della privacy) “blinda” al 30 Giugno 2012 la Mediazione

14 ottobre 2011

Mediazione civile a prova di privacy

Con un provvedimento e due autorizzazioni il Garante blinda infatti gli organismi, pubblici o privati che siano chiamati a gestire le procedure rese obbligatorie dallo scorso marzo per una serie di controversie civili. E autorizza Ministero della Giustizia, Organismi di mediazione ed Enti di formazione a trattare i dati giudiziari per la verifica dei requisiti di onorabilità dei mediatori.

 

Di fatto, il presidente Francesco Pizzetti lancia una ciambella di salvataggio all”intero meccanismo, che altrimenti avrebbe rischiato di arenarsi di fronte ai vincoli legati al trattamento di informazioni tutelate dalle norme sulla privacy. Nel mirino dell” authority i dati sensibili e giudiziari che inevitabilmente devono essere trattati dai soggetti accreditati dal Ministero della Giustizia.

 

Il riferimento, ad esempio, è alle informazioni concernenti lo stato di salute delle persone che entrano in gioco nelle mediazioni attivate per il risarcimento del danno per colpa medica oppure ai dati relativi alle sentenze di condanna in virtù delle quali è possibile chiedere il ristoro di un danno attraverso la procedura di mediazione.

 

Con i tre atti firmati il 21 aprile 2011 – per due dei quali (le autorizzazioni) la pubblicazione è attesa sulla Gazzetta Ufficiale di oggi – il Garante semplifica adempimenti e procedure degli organismi, mantenendo al contempo alta la guardia sui diritti e le libertà delle parti coinvolte. Innanzitutto, per quanto riguarda i soli enti di natura pubblica, il provvedimento n. 160 contiene in allegato un documento che indica i tipi di dati e di operazioni eseguibili in relazione alla finalità di rilevante interesse pubblico. Gli articoli 20 e 21 del Codice della privacy (Dlgs 196/2003) permettono infatti ai soggetti pubblici il trattamento di dati sensibili e giudiziari solo se autorizzato da una espressa norma di legge. Considerato, però, che le disposizioni che disciplinano la materia della conciliazione – il Dlgs 28/2010 e il Dm Giustizia 180/2010 – si limitano a specificare la sola finalità di rilevante interesse pubblico e non indicano invece i tipi di dati e le operazioni eseguibili, ciò obbliga i “mediatori pubblici” a identificare con un regolamento le informazioni personali utilizzabili e le relative finalità perseguite. Regolamento che deve ricevere, prima di diventare operativo, il parere del Garante. L”authority della riservatezza ha, però, giocato d”anticipo e – visto che nessun Organismo di mediazione l”ha finora chiamata in causa – ha predisposto, insieme al Ministero della Giustizia, un regolamento tipo, che si può utilizzare senza aspettare il via libera dell”autorità, per il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, l”origine razziale o etnica, le convinzioni religiose e anche informazioni di carattere giudiziario. Naturalmente, questi dati possono essere utilizzati solo nell”ambito dell”attività di mediazione obbligatoria. Gli altri due provvedimenti sono invece figli della possibilità riservata al Garante di rilasciare autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili (autorizzazione n. 161) e giudiziari (autorizzazione n. 162), così come previsto dagli articoli 26 e 27 del Codice della privacy. Il primo provvedimento autorizza gli Organismi di mediazione privati al trattamento dei dati sensibili. Mentre il secondo dà l”ok in pratica a tutti i soggetti coinvolti – Organismi di mediazione, pubblici o privati, Enti di formazione e Ministero della Giustizia – a trattare i soli dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità richiesti dalle norme sulla conciliazione a soci, associati, amministratori e rappresentanti degli enti e organismi e anche ai singoli mediatori.

 

Entrambe le autorizzazioni hanno però una scadenza: il Garante ha infatti preferito la via dell”efficacia temporale, fino al 30 giugno 2012, in attesa del completamento del quadro normativo della conciliazione.

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Pubblicato in ADR