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News ADR Mediazione Civile

16 novembre 2013

Secondo il CNDCEC, il professionista inadempiente non può essere designato alla gestione dei procedimenti di mediazione.\r\n
Il CNDCEC, nello studio “Requisiti e ruolo del mediatore: alcune riflessioni” pubblicato ieri, 15 novembre 2012, esamina alcuni profili relativi alla figura e all’attività di mediazione nelle controversie civili e commerciali di cui al DLgs. 28/2010.
In particolare, nel documento – predisposto a cura della commissione “Arbitrato e conciliazione” – vengono trattati gliobblighi informativi, l’obbligo di riservatezza e la formalizzazione dell’accordo diconciliazione.
Per quanto riguarda il primo profilo, il DM 180/2010 subordina il riconoscimento della qualifica di mediatore al possesso di determinati requisiti di qualificazione, onorabilità, formazione. Sono, ino

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1 settembre 2013

Il decreto legislativo 28/2010 individua all’articolo 5 una serie di materie per le quali l’attivazione preventiva del procedimento di mediazione è considerata condizione di procedibilità.\r\n

L’elenco delle materie contenute nel comma 1 (ora comma 1 bis a seguito della modifica introdotta dal cd. Decreto del Fare di cui al Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con la Legge 9 agosto 2013, n. 98, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla famigerata sentenza n. 272/2012 depositata il 6 dicembre 2012) del richiamato articolo 5 incide su un variegato panorama di fattispecie che di certo ricadono nella vita quotidiana di chiunque.

 

La norma, infatti, recita esplicitando che “…chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazio

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10 agosto 2013

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2013, come stabilito in precedenza dalla stessa riforma, dal 20 Settembre 2013 viene resa obbligatoria la mediazione civile e commerciale.
La reintroduzione della mediazione mira a regolamentare e sezionare l”eccesso di deleghe in giudizio, e visto che le aule di Tribunali sono invase da condomini litigiosi, la riforma “del fare” – Legge 69/2013 – proscioglie una serie di punti ben chiari e precisi: in merito al luogo in cui si presenta l” istanza e cioè solo presso organismi di mediazione presenti nel luogo del giudice territorialmente, per passare poi ai semplici conferimenti di incarichi a professionisti regolamentati nella lista degli organismi di mediazione che lo stesso Ministero delle Giustizia detiene senza passaggi alcuni.
Per tutti i contenziosi che riguardano la gestione immobiliare e quindi di condominio, parti comuni, morosità dei condomini, regolamento contrattuale, diritti reali, innovazioni, maggioranze e delibere eccetera – sia quelle relative alle stesse disposizioni per l”attuazione del codice, contenute

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22 giugno 2013

Il Tribunale di Milano chiarisce come debba declinarsi la mediazione ex officio ovvero d”ordine del giudice, secondo la nuova formulazione dell”art. 5, d.lgs. 28/2010 come modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di conversione del d.l. 21 giugno 2013, n. 69). Infatti rileva il giudice milanese come la modifica normativa abbia previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione ex officio). Trattandosi di facoltà squisitamente processuale deve ritenersi applicabile ai procedimenti pendenti. Peraltro, rileva il Tribunale come l”ambito di applicazione prescinda dall”elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria di cui all”art. 5 comma I-bis e quindi può ricadere anche su controversie aventi ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto. Nel caso di specie riguardante l”appello contro una sentenza del giudice di pace avente ad oggetto il credito per le somme dovute per il mantenimento di due figli minorenni, il Giudice sotto

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10 dicembre 2012

La mediazione obbligatoria è in vigore da un anno. Ma in pochi lo sanno.Il 60% dei cittadini coinvolti in un conflitto di natura civile negli ultimi 12 mesi, infatti, dichiara di non conoscere lo strumento della conciliazione. Questo nonostante costituisca clausola di procedibilità, per alcune materie di diritto civile e commerciale, dal 21 marzo 2011. Motivo, secondo gli addetti ai lavori: gli avvocati non informano i clienti. Il flop del dlgs n. 28/2010, nel suo primo anno di vita, è testimoniato, da ultimo, dal secondo rapporto pubblicato dall’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione (composto da Tribunale di Roma, Roma Capitale, Provincia di Roma, Istituto regionale Arturo Carlo Jemolo, Ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei medici-chirurghi e odontoiatri e dei notai di Roma, Camera di conciliazione di Roma, Lazio Service) dal titolo «I cittadini e la conciliazione», che ha rilevato, sul territorio di Roma, la diffusione tra i cittadini della mediazione obbligatoria. Un’indagine che costituisce una valida proiezione anche a li

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24 ottobre 2012

Al Sig. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Al Sig. MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Al Sig. PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

Al Sig. PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

Al Sig. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA  DEL SENATO

 

Al Sig. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

ROMA, 24 ottobre 2012

   

OGGETTO: CORTE COSTITUZIONALE – D. LGS. n. 28/2010 – RICHIESTA IMMEDIATO INTERVENTO PER INTRODUZIONE OBBLIGATORIETA’ MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE CON NORMAZIONE ORDINARIA 

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23 ottobre 2012

Reg. ord. n. 268 del 2011 pubbl. su G.U. del 28/12/2011 n. 54Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale di Lazio del 12/04/2011Notifica del 03/10/2011

Tra: Organismo Unitario dell”Avvocatura – O.U.A. ed altri 35 C/ Ministero della giustizia ed altri 5

Altre parti: Organismo Unitario dell”Avvocatura – O.U.A. ed altri 7, “Associazione degli Avvocati Romani” e “Agire e Informare”, Consiglio dell”Ordine degli Avvocati di Firenze, AIAF, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, Associazione Nazionale Mediatori e Conciliatori, Società Italiana Conciliazione Mediazione e Abitrato Società a Responsabilità Limitata (SIC&A), Unione Nazionale delle Camere Civili, Consiglio dell”Ordine degli Avvocati di Milano, Organismo di mediazione ADR Center spa, Assomediazione – Associazione Italiana Organismi Privati di Mediazione e di Formazione per

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17 ottobre 2012

Terzo appuntamento con la mediazione in attesa della sentenza della Corte Costituzionale. Uno sguardo all”Europa che da tempo ha messo in atto politiche volte a favorire negli Stati membri l”adozione di metodi alternativi di risoluzione delle controversie.

Negli ultimi quindici anni non vi è stata legislazione europea o nazionale che non abbia previsto al suo interno un metodo di risoluzione alternativa delle controversie.
Da più parti, infatti, stante le difficoltà di riforma del sistema giudiziario, privato per troppo tempo di interventi che lo rendessero efficiente, si è parlato di ADR (Alternative Dispute Resolution) che tradotto liberamente significa “giustizia alternativa e di conciliazione”.
Altrove, l’esperienza delle forme di risoluzione alternative delle controversie è nata in modo spontaneo e alternativo ad una fisiologica giustizia statale.
In parlamento, nel corso degli ultimi quindici anni sono stati presentati numerosi progetti di legge di carattere generale sulle ADR e sulla conciliazione, senza contare quel

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25 settembre 2012

La pubblica amministrazione ha deciso di sedersi al tavolo della mediazione.

Per farlo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha emanato la circolare n. 9/2012, recante “Linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali”, a firma del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
L’esigenza di una circolare esplicativa è nata dalla peculiarità che assume la partecipazione di una P.A. ad una sessione di mediazione.
Come riportato nella premesse della circolare, infatti, per l’analisi di tali peculiarità è stato costituto un tavolo tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, a cui hanno partecipato rappresentanti del predetto Dipartimento, del Dipartimento e dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della giustizia e dell’Avvocatura dello Stato che, in particolare, si è espressa sulla mater

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21 luglio 2012

L”omologazione del giudice è la conditio sine qua non per conferire al verbale di conciliazione, del quale l”accordo allegato costituisce parte integrante, efficacia di titolo esecutivo e per renderlo idoneo per l”espropriazione forzata, l”esecuzione in forma specifica e l”iscrizione di ipoteca giudiziale. Lo ha ribadito, con la sentenza del 12 luglio scorso, il Tribunale di Varese, che ha applicato l”articolo 12 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione obbligatoria. A un anno e mezzo dall”entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla mediazione (dal 21 marzo 2011) – e a sei mesi dall”estensione al risarcimento dei danni automobilistici e alle liti condominiali (dal 21 marzo 2012) – è infatti possibile mettere a fuoco alcuni punti chiave della disciplina attraverso le pronunce dei magistrati.

A partire proprio dall”omologazione del processo verbale. Con la sottoscrizione di questo atto si conclude la mediazione; al verbale, se la controversia viene composta, si allega il testo dell”accordo. L”o

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